Il contratto di consorzio può esser stipulato solo fra imprenditori per iscritto a penda di nullità.

Il contratto deve contenere una serie di indicazioni specificate dall’ art 2603 del c.c. e sono la determinazione dell’oggetto del consorzio, degli obblighi assunti dai consorziati e degli eventuali contributi in denaro da essi dovuti. Se si tratta di consorzi che hanno per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse. Il contratto di consorzio è per sua natura un contratto di durata che può esser liberamente fissata dalle parti, non è necessaria, in quanto in mancanza di determinazione della durata del contratto , questo è valido per dieci anni.

Il contratto di consorzio è un contratto tendenzialmente aperto , è perciò possibile la partecipazione al consorzio di nuovi imprenditori senza che sia necessario il consenso di tutti gli attuali consorziati. Le condizioni per l’ammissione di nuovi consorziati devono però esser predeterminate nel contratto. Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda l’acquirente subentra nel contratto di consorzio.  Tuttavia, se sussiste una giusta causa , in caso di trasferimento dell’azienda , gli altri consorziati potranno deliberare l’esclusione dell’acquirente  da consorzio (art 2610). Il contratto di consorzio può sciogliersi limitatamente ad un consorziato, per volontà di questi, recesso, o per decisione degli altri consorziati, esclusione. Le cause di recesso e di esclusione devono essere indicate nel contratto.

Dalle cause di recesso e di esclusione vanno tenute distinte le cause di scioglimento dell’intero contratto di consorzio che possono essere:

  • per il decorso del tempo stabilito per la sua durata
  • il conseguimento dell’oggetto o l’impossibilità di raggiungerlo
  • per deliberazione dei consorziati
  • per volontà dei consorziati
  • altre cause

 

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