I consorzi consistono in contratti associativi capaci di incidere tanto sul terreno della concorrenza, quanto su quello dell’organizzazione dell’impresa. Secondo la definizione contenuta nell’art. 2602, con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese . È quindi possibile che le stesse fasi di più imprese siano sottoposte ad una comune disciplina o ad uno svolgimento comune. La legge prevede, accanto ai consorzi volontari, anche consorzi obbligatori e consorzi coattivi.

Il contratto in questione, comunque, intercorre esclusivamente tra imprenditori. Si tratta infatti di un contratto strettamente attinente all’attività d’impresa, tanto che l’art. 2610 dispone che salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda, l’acquirente subentra nel contratto di consorzio . Quello di consorzio, inoltre, è un contratto formale, e infatti deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità, dovendo indicare (art. 2603):

  • l’oggetto e la durata del consorzio.
  • la sede dell’ufficio eventualmente costituito.
  • gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati.
  • le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio.
  • le condizioni di immissione di nuovi consorziati.
  • i casi di recesso e di esclusione.
  • le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.

La legge lascia ampio margine alle parti del contratto di organizzare il consorzio come meglio credono, elemento questo che si deduce dall’analisi dei seguenti articoli:

  • art. 2604: in mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni.
  • art. 2606: se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza.

La riunione assembleare dei consorziati, infatti, non è necessaria, potendo le decisioni essere prese anche a distanza come separate manifestazioni di volontà.

  • art. 2607: il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.
  • art. 2608: le responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato.
  • art. 2615 ter: i consorzi possono strutturarsi anche in forma societaria (società consortile), assumendo come oggetto sociale gli scopi indicati dall’art. 2062.

I consorzio si scioglie (art. 2611):

  • per il decorso del tempo stabilito per la sua durata.
  • per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo.
  • per volontà unanime dei consorziati.
  • per deliberazione dei consorziati, se sussiste una giusta causa.
  • per provvedimento dell’autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge.
  • per le altre cause previste dal contratto.
  • per recesso o esclusione, qualora l’atto costitutivo li preveda (art. 2603 n. 6).
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento