L’impresa in quanto operante sul mercato e in regime di concorrenza, deve poter esser individuata e localizzata. La concorrenza in quanto competizione presuppone la possibilità di individuare e distinguere l’ impresa e i suoi prodotti. L’individuazione può riguardare l’impresa come tale o invece i prodotti o i locali in cui l’attività imprenditrice si esplica. Nella terminologia si parla della presenza di segni distintivi: ditta, insegna e marchio. La tutela di questi segni distintivi trova il suo fondamento e limite nell’esigenza di individuazione dell’impresa, del locale in cui è esercitata, dei suoi prodotti. Principio fondamentale dei segni distintivi è la loro unitarietà ex art 22 d.lgs 30/2005 “Codice della proprietà industriale” e questa unitarietà determina la possibilità di estendere la tutela anche all’ipotesi in cui l’altrui segno distintivo sia usato in forma diversa, es l’altrui marchio cm propria ditta. Si comprende come la posizione di esclusività poi goda di una tutela solo relativa: quando non sussistano possibilità di confusione, è possibile l’uso contemporaneo di più persone d’un unico segno distintivo. Oggi le moderne tecniche di commercializzazione hanno chiarito che il segno distintivo assume un valore di mercato attrattivo di clientela: ciò quindi spiega l’esigenza di requisiti speciali per i segni distintivi: quello della verità (non si può trarre in inganno il pubblico sulla natura dell’impresa) e della originalità (nel senso di avere capacità distintiva perchè solo così può adempiere alla sua funzione propria)

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