I criteri di valutazione
I criteri di valutazione servono ad evitare che si verifichino sottovalutazioni o sopravalutazioni incompatibili con l’oggettività e il principio di rappresentazione veritiera (es. le immobilizzazioni materiali ed immateriali devono essere iscritte al costo di acquisto ed essere ammortizzato ogni anno di vita in base ai coefficienti previsti, le immobilizzazioni finanziarie -partecipazioni in imprese controllate e collegate – possono essere iscritte anziché al costo col metodo del patrimonio netto, i costi pluriennali se hanno un’utilità pluriennale, sono iscritti nell’attivo e devono essere ammortizzati per un periodo non superiore a 5 anni, i crediti devono essere sempre valutati secondo il valore di prudente realizzo,ecc.)
Il procedimento di formazione del bilancio
Il procedimento di formazione: è previsto un progetto di bilancio redatto dal consiglio di amministrazione (o comitato esecutivo). Per le società quotate gli amministratori si avvalgono di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo, il progetto con la relazione degli amministratori deve essere consegnato al collegio sindacale per esaminarlo e redigere la relativa relazione (se esercita il controllo contabile).
Il progetto di bilancio e i relativi allegati con le relazioni di cui sopra, deve essere depositato in copia c/o la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l’assemblea affinché i soci possono prenderne visione. L’assemblea può approvarlo o respingerlo. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, copia di questo, corredato dalle relazioni e dal verbale d’approvazione d’assemblea, deve essere depositata a cura degli amministratori c/o l’ufficio del registro delle imprese. la riforma del 2003 prevede che le azioni di annullabilità e/o di nullità non possono essere più esercitate dopo che è stato approvato il bilancio dell’esercizio successivo.
Utili. Riserve. Dividendi
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci. Se negli esercizi precedenti si sono verificate delle perdite, no si possono ripartire gli utili fino a quando il capitale non sia reintegrato (o ridotto in misura corrispondente). Dagli utili netti annuali (non assorbiti dalle perdite precedenti) deve essere poi dedotta una somma corrispondente almeno al 5% degli stessi per costituire la riserva legale fino a quando quest’ultima non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale.
La riserva legale costituisce un accantonamento contabile di utili imposto per legge a salvaguardia dell’integrità del capitale sociale. Può essere considerata una sorta di autofinanziamento obbligatorio della società.
La riserva statutaria invece è imposta dallo statuto (in aggiunta a quella legale) che stabilisce anche la quota parte di utili di esercizio da destinare alla stessa. Anche gli utili accantonati nella riserva statutaria non sono distribuibili ai soci (come per la riserva legale).
Infine sono previste le riserve facoltative disposte dall’assemblea ordinaria che approva il bilancio. (queste possono distribuire utili ai soci). Gli utili di cui l’assemblea può disporre a favore dei soci sono costituiti da:
1) utili distribuibili d’esercizio;
2) utili accertati e non distribuiti negli esercizi precedenti (utili a nuovo e riserve disponibili).
La società non può pagare dividendi sulle azioni se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Ne’ può distribuirli se negli esercizi precedenti vi sono state perdite del capitale e questo non sia stato integrato. Se ciò dovesse accadere si è di fronte alla distribuzione di utili fittizi e la relativa delibera assembleare nulla per illiceità dell’oggetto e gli amministratori sono responsabili anche penalmente. Tuttavia gli azionisti non sono obbligati alla restituzione degli utili riscossi se:
a) erano in buona fede al momento della riscossione;
b) i dividendi sono stati distribuiti in base ad un bilancio regolarmente approvato;
c) dal bilancio risultano utili netti corrispondenti. Le società quotate possono distribuire ai soci solo acconti sui dividendi.
Il bilancio consolidato di gruppo
Il bilancio consolidato di gruppo è un bilancio redatto dalla capogruppo in aggiunta al proprio. In esso è rappresentata la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo considerato nella sua unità, sulla base dei singoli bilanci opportunamente rettificati. L’obbligo è stato introdotto dal d. lgs. n. 127 del 09/04/1991. e’ redatto dalle società di capitali che controllano altre imprese e dalle società cooperative che controllano società di capitali. Sono esonerati da tale obbligo gruppi di minore dimensione sempre che nessuna delle imprese facenti parte del gruppo sia una società quotata. Per quanto riguarda la sua struttura è uguale a quella del bilancio d’esercizio.
Non sono però inserite
a) le partecipazioni della controllante in imprese incluse nel gruppo;
b) i crediti e i debiti fra le imprese incluse nel gruppo;
c) i proventi e gli oneri relativi a operazioni fra le stesse;
d) gli utili e le predite conseguenti.
Il bilancio non è assoggettato ad approvazione da parte dell’assemblea.