Il sistema

Accanto al controllo interno del collegio sindacale ed al controllo contabile affidato ad un revisore esterno, l’ordinamento prevede un articolato sistema di controlli esterni sulle s.p.a.. Il sistema dei controlli esterni non è però identico per tutte le s.p.a.

Comune a tutte le s.p.a. è solo il controllo esterno sulla gestione esercitato dall’autorità giudiziaria in presenza di situazioni patologiche che ne alterano il corretto funzionamento. Controlli esterni di diversa natura sono stati introdotti per le società che svolgono particolari attività (società bancarie) dalla relativa legislazione speciale.

A partire dalla riforma del 1974 le s.p.a. quotate in borsa e quelle che operano sul mercato mobiliare sono assoggettate al controllo della CONSOB; organo pubblico con poteri regolamentari e di controllo finalizzati alla tutela degli investitori, nonché alla trasparenza del mercato mobiliare e delle società che nello stesso operano.

Controllo giudiziario sulla gestione

Il controllo giudiziario sulla gestione delle s.p.a. è una forma di intervento dell’autorità giudiziaria nella vita delle società volta a ripristinare la legalità dell’amministrazione delle stesse. La relativa disciplina ha subito diverse modificazioni nel 1998 e in seguito nel 2003. In base all’attuale disciplina invece, il procedimento può essere attuato se vi è fondato sospetto che gli amministratori (non più i sindaci) in violazione dei loro doveri abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione e che le stesse possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate. Ad esempio, irregolare tenuta della contabilità; redazione di un bilancio falso; operazioni compiute dagli amministratori in conflitto di interessi con la società o con danno per le società controllate.

Le irregolarità possono essere denunziate:

  • Dai soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale; limitazione per evitare iniziative pretestuose da parte di titolari di percentuali minime del capitale sociale. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la percentuale richiesta è ridotta al 5%. In tutte le società, però lo statuto può prevedere percentuali inferiori.
  • In tutte le società l’iniziativa può essere assunta anche dal collegio sindacale o dal corrispondente organo di controllo nei sistemi alternativi (consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo della gestione.
  • Nelle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’iniziativa può essere assunta anche dal pubblico ministero così sottolineandosi l’interesse pubblico al regolare funzionamento di queste s.p.a.; nonché dalla CONSOB, quando sospetti gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri dei sindaci.

Il tribunale non può procedere d’ufficio. Il procedimento attivato con la denunzia si articola in due fasi. Una prima fase di carattere istruttorio, è diretta ad accertare l’esistenza delle irregolarità e ad individuare i provvedimenti da adottare per rimuoverle. A tal fine il tribunale deve sentire in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci. Può inoltre far eseguire l’ispezione dell’amministrazione della società da parte di un consulente designato dallo stesso tribunale.

Tuttavia, il gruppo di comando della società può evitare l’ispezione ed ottenere dal tribunale la sospensione del procedimento per un periodo determinato se l’assemblea sostituisce amministratori e sindaci, con soggetti di adeguata professionalità, che accertino se le violazioni esistono o meno. In caso positivo, per eliminarle.

Se questi ultimi risultano insufficienti all’eliminazione delle violazioni denunziate ed accertate dal tribunale, questo ha di fronte a se due strade.

Il tribunale può disporre di opportuni provvedimenti cautelari per evitare il ripetersi di irregolarità e nel contempo convocare l’assemblea della società per le deliberazioni conseguenti. Deliberazioni che l’assemblea può adottare o meno.

Nei casi più gravi, si può rendere necessario l’intervento di un elemento estraneo per riportare ordine nella gestione della società. In tal caso il tribunale revoca gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nomina un amministratore giudiziario. L’amministratore giudiziario è investito per legge del potere di proporre l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci.

L’amministratore giudiziario ha la rappresentanza della società, ma non può compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del presidente del tribunale. Prima della scadenza del suo incarico, l’amministratore giudiziario deve convocare l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci.

 

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