Carattere strutturale essenziale dei consorzi è la creazione di un’organizzazione comune, cui è demandato il compito di attuare il contratto assumendo e portando in esecuzione le decisioni a tal fine necessarie.

Questa organizzazione può avere rilievo solo interno o anche nei confronti dei terzi, ma in ogni caso non può mancare.

Nei consorzi, quindi, è necessario determinare quali siano gli organi preposti all’ attuazione del contratto, nonché le rispettive funzioni e le modalità di funzionamento.

La disciplina legislativa è molto lacunosa avendo lasciato ampia libertà all’ autonomia contrattuale dei consorziati, tuttavia la struttura organizzativa di ogni consorzio si fonda, di regola, sulla presenza:

– di un’assemblea, quale organo con funzioni deliberative composto da tutti i consorziati,

– di un organo direttivo, con funzioni gestorie ed esecutive.

Riguardo all’assemblea, l’art. 2606 prevede che le delibere relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Le delibere prese a maggioranza possono essere impugnate, dai consorziati, entro 30 giorni davanti all’autorità giudiziaria, se non prese in conformità della legge o del contratto.

Mentre, l’art. 2607 richiede il consenso di tutti i consorziati per la modificazione del contratto. Entrambe le regole hanno carattere dispositivo, in quanto le parti possono disporre diversamente nel contratto. In base all’art. 2605, i consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

L’articolazione dell’organo direttivo, attribuzioni ulteriori a quella di controllo, modalità di nomina, di revoca e di esercizio delle funzioni sono rimesse all’autonomia contrattuale.

L’art. 2608 dispone che la responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento