Una disciplina specifica è invece prevista per i consorzi destinati a svolgere attività con i terzi, attraverso un ufficio a tal fine istituito. Questo al fine di regolare i rapporti patrimoniali fra il consorzio e i terzi, visto anche che i consorzi costituiscono una delle possibili forme di attività imprenditoriale.

Innanzitutto per i consorzi con attività esterna è previsto un regime di pubblicità legale, destinato a portare a conoscenza dei terzi i dati essenziali del consorzio.

Infatti, l’art. 2612, 1° comma , prevede che un estratto del contratto di consorzio deve essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese, entro 30 giorni dalla stipulazione a cura degli amministratori. A tale forma di pubblicità sono soggette tutte le modificazioni del contratto.

Altresì, l’art. 2615-bis , prevede che le persone che hanno la direzione del consorzio sono tenute a redigere annualmente la situazione patrimoniale del consorzio, seguendo le regole per la redazione del bilancio delle spa, e a depositarla presso l’ufficio del registro delle imprese.

L’art. 2612, n. 4, stabilisce che il contratto di consorzio debba indicare le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri; dati che poi devono essere iscritti presso l’ufficio del registro delle imprese.

L’art. 2613 prevede che i consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone. Ciò significa che, in deroga agli effetti propri della pubblicità legale, la mancanza di rappresentanza processuale passiva del presidente o del direttore è inopponibile ai terzi, anche se iscritta nel registro delle imprese.

Nei consorzi con attività esterna è espressamente prevista la formazione di un fondo patrimoniale, detto fondo consortile, costituito dai contributi iniziali e successivi dei consorziati e dai beni acquistati con tali contributi, art. 2614 .

Tale fondo consortile è un patrimonio autonomo rispetto al patrimonio dei singoli consorziati. Esso è destinato solo a garantire il soddisfacimento dei creditori del consorzio. Infatti, fin quando il consorzio dura, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo, art. 2614.

L’art. 2615 stabilisce quali siano le obbligazioni gravanti sul fondo consortile, distinguendoli fra:

–           obbligazioni assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti, per queste i terzi posso far valere i loro diritti solo sul fondo consortile;

–           obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, per tali obbligazioni rispondono solidalmente sia il consorziato o i consorziati interessati, sia il fondo consortile. In caso di insolvenza del consorziato interessato, il debito dell’insolvente si ripartisce fra tutti gli altri consorziati in proporzione delle loro quote.

Cioè, per tali obbligazioni, la responsabilità del fondo consortile ha funzione di garanzia. Se il consorzio è costretto a pagare, avrà azione di rivalsa per l’intero nei confronti del consorziato interessato e, qualora sia insolvente avrà azione di rivalsa pro quota nei confronti degli altri consorziati.

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