Gli strumenti finanziari appaiono poi in luoghi disparati della disciplina dettata per le società per azioni, senza che ne sia facile la riconduzione ad unità. L’esempio più consistente è relativo alla loro apparizione nella regolamentazione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare:

  • l’art. 2247 ter prevede, alla lettera e), la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono.
  • l’art. 2447 sexies, con riferimento a questa evenienza, dispone che qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve tenere un libro indicante le (1) loro caratteristiche, l’(2) ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le (3) generalità dei titolari degli strumenti normativi e i (4) trasferimenti e i (5) vincoli ad essi relativi.
  • l’art. 2447 octies dispone che per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dall’art. 2247 terl’assemblea dei possessori delibera:
    • sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria.
    • sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo.
    • sulle modificazione dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari.
    • sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce.
    • sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

 Ciò che sorprende non è tanto il contenuto di queste norme, quanto piuttosto il fatto che esse si collochino nell’ambito della disciplina dei patrimoni destinati e non assumano, come parrebbe più logico, la veste di disciplina generale di questa novità legislativa.

Alla loro generalizzata applicazione, comunque, sembrano opporsi altre norme:

  • l’art. 2376 dispone che se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Se, da un lato, tale disposizione è compatibile con l’assunto che l’assemblea speciale debba esistere per tutte le categorie di strumenti finanziari, dall’altro lato essa sembra limitare soltanto all’assemblea speciale degli strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi quella che è la funzione fondamentale di tutte queste assemblee, ossia l’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudicano i diritti della categoria.

  • l’art. 2421 pone tra i libri sociali obbligatori (n. 8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447 sexies , con ciò chiaramente escludendo un obbligo di tenuta del libro in questione in tutti gli altri casi di emissione di strumenti finanziari.
  • l’art. 2411 co. 3 che dispone che la disciplina della presente sezione si applica anche agli strumenti finanziari che condizionino i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società.

Ci sono vari dubbi su cosa significhi esattamente questa disposizione. Una delle ipotesi è che gli strumenti finanziari, qualora condizionino i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società, diventino sostanzialmente titoli obbligatori. Si noti, infatti, che la sanzione in questione contiene proprio l’intera disciplina delle obbligazioni.

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