La categoria di artigiano, presa in considerazione dall’art. 2083, si differenzia da quella di industriale in base ad un elemento, la prevalenza del lavoro dell’imprenditore e della sua famiglia sui beni e sul lavoro altrui organizzati nell’impresa.
Occorre dunque operare una distinzione:
- siamo nel campo dell’artigianato se l’organizzazione serve al soggetto per esplicare le sue capacità tecniche di lavoro e, dunque, risulta essere strumentale rispetto all’attività personale dell’imprenditore.
- siamo nel campo dell’industria se l’organizzazione ha una funzione preminente e l’imprenditore si limita ad un’attività di coordinamento e di direzione.
Per gli artigiani, quindi, vale una regola analoga a quella posta per i professionisti intellettuali, dato che in entrambi i casi nell’organizzazione è preminente la prestazione personale del soggetto, elemento questo che li distacca ambedue dalla figura degli imprenditori commerciali.