Forme speciali sono state previste dal legislatore quando il testatore si trovi in particolari condizioni che possano rendere urgente la necessità di testare e difficile il ricorso alle forme ordinarie, e cioè:
a) se si trova in luogo in cui domina una malattia contagiosa o in un luogo colpito da pubblica calamità, in tal caso il testamento è ricevuto da un notaio, giudice di pace del luogo, sindaco o ministro di culto;
b) se si trova in viaggio a bordo di una nave o di un aereo, è ricevuto dal comandante;
c) se si trova al seguito delle forze armate in tempo ed in zona di guerra, può essere ricevuto da un ufficiale, anche della Croce Rossa, o cappellano militare.
Tali testamenti devono essere scritti dal testatore e sottoscritti dal testatore dal ricevente e da 2 testimoni. Tali testamenti sono provvisori in quanto decadono decorsi 3 mesi dalla cessata emergenza.
La registrazione del testamento
È forma di pubblicità tramite apposito registro generale dei testamenti c/o il Min. della Giustizia, ufficio centrale degli archivi notarili.
Vanno registrati i testamenti: pubblici, segreti, speciali, olografi depositati c/o il notaio. L’obbligo è a carico del notaio che deve notificare all’archivio notarile una scheda contenente:
– forma e data del testamento
– generalità del testatore e del notaio
– numero di repertorio dell’atto
Funzione della registrazione del testamento è rendere conoscibile l’esistenza di tali atti, funzione di pubblicità-notizia. Comunque, tale informazione è segreta fintanto che il testatore è in vita.
La pubblicazione del testamento
È l’atto col quale il notaio rende nota l’esistenza del testamento olografo (620cc) o del testamento segreto (621cc).
La pubblicazione del testamento olografo avviene a seguito di presentazione da parte del possessore.
Se si tratta di pubblicazione del testamento segreto o olografo depositato dal testatore ciò avviene dopo la notizia della morte del testatore.
Effetto della pubblicazione è rendere eseguibile il testamento. Inoltre il notaio lo deve comunicare al tribunale del luogo dell’aperta successione art.622 cc., nonché, agli erede e legatari conoscendone il domicilio art.623 cc.
Il testamento internazionale. Di cui alla L.218 31/05.1995
Circa la forma del testamento si può applicare – art.48-:
– la legge dello stato nel quale il testatore ha disposto
– la legge dello stato di cui il testatore era cittadino al momento di testare o della morte
– la legge dello stato in cui il testatore aveva domicilio o la residenza
In tema di forma trova anche applicazione la Convenzione di Washington 26/10/1973 per gli stati aderenti prescindendo dal luogo di redazione, dalla cittadinanza o domicilio o residenza del testatore.
Pertanto anche il cittadino italiano potrà testare secondo le disposizioni della Convenzione, anche se non conforme alle disposizioni del codice.
I requisiti formali del testamento internazionale sono:
– forma scritta olografa del testatore o terzo ovvero dattiloscritta
– presenza di 2 testimoni
– persona abilitata a ricevere il testamento: notaio, agente diplomatico o consolare
– dichiarazione del testatore sul contenuto e, che il documento contiene la sua volontà testamentaria
– firma del testatore in presenza dei testimoni e dell’ufficiale ricevente
– firma dei testimoni e dell’ufficiale ricevente in presenza del testatore alla fine di ciascun foglio che deve essere numerato progressivamente
– la persona abilitata a ricevere deve apporre la data sul testamento ed allegare un attestato conforme al modello della convenzione, consegnandone un esemplare al testatore
il testamento internazionale è paragonabile al nostro testamento segreto, salvo:
– non essere richiesta la sigillazione della scheda testamentaria,
– ed essere accessibile a chi non sa o non può leggere