Forme speciali sono state previste dal legislatore quando il testatore si trovi in particolari condizioni che possano rendere urgente la necessità di testare e difficile il ricorso alle forme ordinarie, e cioè:

a) se si trova in luogo in cui domina una malattia contagiosa o in un luogo colpito da pubblica calamità, in tal caso il testamento è ricevuto da un notaio, giudice di pace del luogo, sindaco o ministro di culto;

b) se si trova in viaggio a bordo di una nave o di un aereo, è ricevuto dal comandante;

c) se si trova al seguito delle forze armate in tempo ed in zona di guerra, può essere ricevuto da un ufficiale, anche della Croce Rossa, o cappellano militare.

Tali testamenti devono essere scritti dal testatore e sottoscritti dal testatore dal ricevente e da 2 testimoni. Tali testamenti sono provvisori in quanto decadono decorsi 3 mesi dalla cessata emergenza.

La registrazione del testamento

È forma di pubblicità tramite apposito registro generale dei testamenti c/o il Min. della Giustizia, ufficio centrale degli archivi notarili.

Vanno registrati i testamenti: pubblici, segreti, speciali, olografi depositati c/o il notaio. L’obbligo è a carico del notaio che deve notificare all’archivio notarile una scheda contenente:

– forma e data del testamento

– generalità del testatore e del notaio

– numero di repertorio dell’atto

Funzione della registrazione del testamento è rendere conoscibile l’esistenza di tali atti, funzione di pubblicità-notizia. Comunque, tale informazione è segreta fintanto che il testatore è in vita.

La pubblicazione del testamento

È l’atto col quale il notaio rende nota l’esistenza del testamento olografo (620cc) o del testamento segreto (621cc).

La pubblicazione del testamento olografo avviene a seguito di presentazione da parte del possessore.

Se si tratta di pubblicazione del testamento segreto o olografo depositato dal testatore ciò avviene dopo la notizia della morte del testatore.

Effetto della pubblicazione è rendere eseguibile il testamento. Inoltre il notaio lo deve comunicare al tribunale del luogo dell’aperta successione art.622 cc., nonché, agli erede e legatari conoscendone il domicilio art.623 cc.

Il testamento internazionale. Di cui alla L.218 31/05.1995

Circa la forma del testamento si può applicare – art.48-:

– la legge dello stato nel quale il testatore ha disposto

– la legge dello stato di cui il testatore era cittadino al momento di testare o della morte

– la legge dello stato in cui il testatore aveva domicilio o la residenza

In tema di forma trova anche applicazione la Convenzione di Washington 26/10/1973 per gli stati aderenti prescindendo dal luogo di redazione, dalla cittadinanza o domicilio o residenza del testatore.

Pertanto anche il cittadino italiano potrà testare secondo le disposizioni della Convenzione, anche se non conforme alle disposizioni del codice.

I requisiti formali del testamento internazionale sono:

– forma scritta olografa del testatore o terzo ovvero dattiloscritta

– presenza di 2 testimoni

– persona abilitata a ricevere il testamento: notaio, agente diplomatico o consolare

– dichiarazione del testatore sul contenuto e, che il documento contiene la sua volontà testamentaria

– firma del testatore in presenza dei testimoni e dell’ufficiale ricevente

– firma dei testimoni e dell’ufficiale ricevente in presenza del testatore alla fine di ciascun foglio che deve essere numerato progressivamente

– la persona abilitata a ricevere deve apporre la data sul testamento ed allegare un attestato conforme al modello della convenzione, consegnandone un esemplare al testatore

il testamento internazionale è paragonabile al nostro testamento segreto, salvo:

– non essere richiesta la sigillazione della scheda testamentaria,

– ed essere accessibile a chi non sa o non può leggere

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento