Testamenti ordinari:

a) Il testamento olografo.

Il testamento olografo deve essere scritto interamente a mano dal testatore, il quale deve anche datarlo (al fine di risolvere le questioni circa il tempo di redazione e della capacità del testatore) e sottoscriverlo (art.602 c.c.).

L’autografia è richiesta dalla legge al fine di facilitare l’accertamento dell’effettiva provenienza del documento dal de cuius.

La mancanza dell’autografia o della sottoscrizione rende il testamento nullo (azione ex art.214 e 216 cpc), e così anche se un terzo integri, corregga o alteri il testo scritto dal testatore, ovvero se un terzo concorra a formare il contenuto del testamento (azione ex art.221 cpc);

Se invece manca la data, esso è solo annullabile.

Il testamento olografo può essere depositato presso un notaio che assolverà la funzione di custodirlo. Dopo la morte il testamento è soggetto a pubblicazione ex art.620/1c cc.

b) Il testamento pubblico.

Il testamento pubblico (art.603 c.c.) viene redatto dal notaio sulla base della volontà dichiaratagli dal testatore e con l’assistenza di due testimoni, e tale formalità deve essere menzionata sull’atto.

Inoltre, l’atto deve menzionare:

– il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione in cui è ricevuto;

– deve inoltre essere letto, una volta steso, dal notaio al testatore in presenza dei testimoni;

deve sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio;

inoltre, il testamento deve menzionare le suddette formalità.

Copia del testamento è conservata nell’archivio notarile.

Qualora il testatore sia affetto da sordità, mutismo o sordomutismo sono necessari 4 testimoni.

Il testamento pubblico è nullo per difetto di forma quando:

– non è stata tradotta la volontà testamentaria in iscritto dal notaio

– manca la sottoscrizione del testatore o non è stata citata la causa di impedimento

– manca la sottoscrizione del notaio art.610 cc

altri difetti di forma danno luogo all’annullabilità.

L’annullamento del testamento è pronunciato dal giudice su istanza di qualsiasi interessato art.606/2c.

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