Il testamento presenta i seguenti caratteri:

personalità, in quanto deve essere compiuto direttamente dal suo autore, non è ammesso il rappresentante (a differenza del matrimonio per procura). è nulla la procura a fare testamento, come è nullo il testamento fatto in nome e per conto di altra persona, in quanto non può dipendere dall’arbitrio del terzo la designazione di erede o legato ovvero la determinazione del quota ereditaria. È nullo il testamento per relazione, cioè che rinvii all’altrui volontà o rinvii al contenuto di altri testamenti, atti o documenti.

Unilateralità, in quanto l’atto si perfeziona con la sola manifestazione di volontà del testatore. Pertanto, è nullo l’accordo testamentario essendo nulli i patti successori ex art.458 cc. Infatti diverso è il caso dell’accettazione dell’eredità che non indica un accordo in quanto interviene dopo la morte del de cuius.

Perché la volontà sia validamente espressa è necessario che il testatore possegga la capacità di testare. La regola generale della capacità d’agire legale, vale anche per il testamento: non possono quindi testare i minorenni e gli interdetti per infermità di mente. E¢ stata abrogata la norma con cui il codice penale disponeva l’incapacità di testare dell’interdetto legale.

Incapace di testare è anche chiunque si trovi in condizioni di incapacità di intendere o di volere nel momento in cui fa testamento.

L’inabilitato non è considerato, riguardo al testamento, legalmente incapace.

Esclusività, in quanto atto esclusivo del testatore, vietando la legge il testamento congiuntivo cioè il testamento fatto da più persone con la medesima dichiarazione (es. tra gli stessi congiunti).

– revocabilità, in base al quale il testatore può in ogni momento mutare idea e disporre diversamente, modificando in tutto o in parte il proprio testamento.

La legge definisce il testamento come un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587 c.c.).

L’art. 679 non consente in alcun modo di rinunziare alla facoltà di revocare o mutare il testamento.

La revoca può essere:

espressa, consiste in una dichiarazione con cui il testatore manifesta esplicitamente la volontà di revocare le disposizioni già assunte con un testamento successivo o con atto ricevuto da notaio;

tacita, se le disposizioni di un testamento successivo risultano incompatibili con quelle precedenti.

Entrambi i tipi di revoca possono riguardare tutto il testamento o solo particolari disposizioni.

Forme di revoca totale, tacita, sono la distruzione del testamento olografo o il ritiro del testamento segreto.

Infine, la legge dispone la revoca di diritto per il caso di sopravvenienza di figli:

patrimonialità, Il testamento ha un contenuto patrimoniale in quanto determina la sorte delle sostanze del testatore. Le disposizioni testamentarie che assolvono questa funzione sono l’istituzione di erede (disposizione a titolo universale) o il legato (disposizione a titolo particolare), e l’onere, che costituiscono il c.d. contenuto tipico del testamento.

La legge però ammette che l’atto di ultima volontà possa regolare interessi non patrimoniali, come ad esempio le decisioni relative al riconoscimento di un figlio naturale o il riconoscimento di un debito, che corrisponde al c.d contenuto atipico del testamento. Tali disposizioni non patrimoniali possono far parte di un atto che contiene anche le tipiche disposizioni testamentarie; è comunque valido un atto di ultima volontà, che abbia i requisiti formali del testamento, anche se il suo contenuto è solo quello atipico. Ma, mentre il testamento in senso stretto è sempre revocabile, il contenuto atipico di un testamento (come ad es. il riconoscimento del figlio naturale) rimane efficace anche se il testamento è revocato.

formalità, il testamento è un atto formale, nel senso che per la sua validità il testatore deve rispettare la forme previste dalla legge. E¢ sempre un atto scritto. Vi sono vari tipi di testamento: testamento pubblico, testamento olografo e testamento segreto, e testamento speciali.

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