L’azione di nullità può accompagnarsi alla domanda di risarcimento del danno se ricorrono gli estremi della responsabilità precontrattuale. Ricordiamo che la responsabilità precontrattuale è quella che consegue alla violazione della libertà negoziale di un soggetto. Si tutela in tal modo l’interesse negativo dello stesso a non essere coinvolto in trattative inutili, o a non stipulare contratti invalidi o inefficaci, o a non subire coartazioni o inganni in ordine ad atti negoziali.

Il risarcimento del danno è dovuto, pertanto, nei limiti dell‘interesse negativo rappresentato dai vantaggi che si sarebbero conseguiti e dai danni che si sarebbero evitati.

Il danno risarcibile quindi comprende:

a) le spese e le perdite derivate dalla simulazione del contratto (danno emergente)

b) il vantaggio che la parte avrebbe potuto procurarsi con un altro contratto ( lucro cessante).

Per quanto riguarda le prestazioni eseguite occorre in primo luogo ricordare che il contratto nullo non produce effetti, di conseguenza se esso è stato eseguito, le prestazioni già effettuate, in tutto o in parte, costituiscono un indebito oggettivo in quanto prive di titolo e devono essere restituite.

Il diritto alla ripetizione è soggetto al termine di prescrizione ordinario; resta comunque in vita l’azione di nullità che è imprescrittibile. Restano salvi, inoltre, i diritti maturati attraverso usucapione.

La sentenza di nullità può disporre la condanna alla restituzione delle retribuzioni contrattuali, ma in tal senso occorre una specifica domanda.

La sentenza di nullità pronuncia la condanna alla restituzione delle attribuzioni contrattuali, che varrà a seconda che il possessore sia di buona o di mala fede:

POSSESSORE DI MALA FEDE = restituzione di tutti i frutti percepiti e diritto al rimborso delle spese fatte per la loro produzione e riparazioni ordinarie e straordinarie.

POSSESSORE DI BUONA FEDE = corresponsione degli interessi sulle somme e restituzione dei frutti percepiti dal giorno della domanda giudiziale.

Riguardo alle spese, egli ha diritto al rimborso di quelle fatte per le riparazioni straordinarie e delle spese fatte per i miglioramenti nella misura dell’aumento di valore del bene per effetto di essi.

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