Il creditore e il debitore sono i soggetti del rapporto obbligatorio. Affinché esista il rapporto obbligatorio oc corre che siano individuabili.Il codice civile regola l’ipotesi in cui il debitore e il creditore si riuniscono nella stessa persona tra i modi di estinzione dell’obbligazione(1253). Quel che sarebbe inconcepibile con riguardo al contenuto del rapporto tra debitore e creditore ben può esserlo con riguardo al debito e credito considerati come entità patrimoniali intrinsecamente rilevanti, come nell’ipotesi in cui, anche dopo la riunificazione soggettiva, la legge tenga oggettivamente distinti anche dopo la riunificazione soggettiva, la legge tenga oggettivamente distinti i patrimoni di cui erano prima titolari persone diverse.

E’ questo l’effetto dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario: quando l’erede ricorre a tale modalità di accettazione la confusione è impedita e restano in vita tutti gli obblighi che l’erede aveva nei confronti del defunto. Per descrivere questa ipotesi si è utilizzata l’immagine del rapporto giuridico unisoggettivo. A una tale suggestiva figura si è talvolta fatto riferimento anche quando si è trattato di procedere alla sistemazione del contratto posto in essere da un soggetto che agisca in duplice veste(contratto con se stesso).

Le ipotesi in cui il legislatore ha escluso l’estinzione per confusione si spiegano nella linea già indicata: ossia con riguardo al punto di vista oggettivo con cui il legislatore ha tenuto distinti il credito e il debito in alcune singolari situazioni. Nel caso della circolazione dei titoli di credito, l’attitudine del credito a circolare, anche dopo la riunione delle due posizioni è conseguenza della peculiare funzione giuridica del documento che, ove sia messo nuovamente in circolazione e pervenga a persona diversa dal debitore, rende possibile il trasferimento del credito. Si può dire che la prevalenza del profitto oggettivo del rapporto sia un chiaro riflesso del fenomeno che suole essere descritto in termini di incorporazione del diritto nel documento.

Le posizioni del debitore e del creditore devono essere, oltre che distinte, anche determinate. Le modificazioni dei soggetti del rapporto sono possibili alle condizioni e ai limiti che formano oggetto dello studio sulle vicende del rapporto, con particolare riguardo al fenomeno della successione nel lato attivo e nel lato passivo. La modificazione soggettiva, nei casi in cui può avvenire senza il consenso dell’altro soggetto del rapporto, può influire sulla maggiore o minore difficoltà dell’identificazione; ma in ogni momento i soggetti sono oggettivamente determinati in base a presupposti legalmente richiesti.

L’identificazione è possibile anche nei casi in cui la persona sia di volta in volta identificata con riguardo alla titolarità di certi diritti reali e sia soggetta a cambiare con il mutamento della titolarità di tali diritti. Se si esclude la successine a causa di morte dell’erede al debitore originario, è questo l’unico esempio in cui eccezionalmente il creditore viene ad avere un nuovo debitore senza quel consenso che è considerato di norma necessario. Ad esempio: l’obbligo di riparare il muro divisorio tra due fondi confinanti, una volta venduto il fondo, passa al compratore che subentra nell’obbligo del venditore.Si suole parlare di ambulatorietà del diritto.

Il debitore ha la possibilità di sottrarsi all’effetto obbligatorio con riguardo alle prestazioni non scadute, ma la sua liberazione è subordinata alla rinuncia al diritto reale da cui l’obbligo è inseparabile.(abbandono liberatorio art. 1070). Il nesso che unisce l’obbligo al diritto giustifica il lessico comunemente usato, ove la qualificazione dell’obbligazione come reale o propter rem vuole significare che la titolarità del diritto sulla cosa è anche un necessario presupposto legale di identificazione della titolarità del debito.

Diversa è la nomenclatura cui si fa ricorso per descrivere un’ulteriore categoria di obblighi, gli oneri reali. Gli oneri reali differiscono dalle obbligazioni reali per il fatto che le prestazioni legate alla titolarità del diritto devono essere eseguite a favore di creditori che non sono coinvolti in rapporti di comproprietà o comunque di vicinato con i loro debitori. Si suole affermare che le obbligazioni propter rem sono sottoposte alla regola del numero chiuso, quale principio che varrebbe a distinguere l’intera area dei rapporti di natura reale.

Quest’opinione risente della tendenza a ravvisare nelle obbligazioni propter rem una sorta di tertium genus tra i veri e propri rapporti obbligatori e i diritti reali. Eppure si è visto che l’obbligazione vera e propria non si confonde con il diritto reale anche quando trovi il suo presupposto in un tale diritto. L’esclusione delle obbligazioni propter rem di origine pattizia è stata anche giustificata in base alla tutela dei terzi. Ma si può replicare che a tale esigenza è preordinata la pubblicità per il tramite della trascrizione di tutte le obbligazioni reali, siano esse tipiche o atipiche.

Dai casi in cui il soggetto del rapporto può cambiare ma in ogni momento è determinato sulla base di presupposti certi sono state distinte le ipotesi in cui il soggetto dev’essere ancora identificato anche da un punto di vista oggettivo. Il codice civile regola espressamente lo schema del vincolo che sorge in mancanza della determinazione del creditore nel caso esemplare della promessa al pubblico. La prestazione è promessa a chi si trovi in una determinata prestazione. All’atto della promessa non sempre può identificarsi il creditore poiché non sempre è possibile conoscere oggettivamente chi si trova nella situazione prevista dal promittente.

Eppure la legge afferma che il promittente è vincolato non appena abbia fatto la promessa e questa sia resa pubblica. Il vincolo giuridico che esiste prima della determinazione del creditore comporterebbe la protezione dell’interesse dei possibili destinatari dell’obbligo in termini che non sono assimilabili alla tutela del credito. Si tratterebbe piuttosto di un interesse, legalmente protetto, alla costituzione del rapporto secondo le modalità fissate nell’atto. Le conseguenze giuridiche che si producono sarebbero simili a quelle individuate da tutti quei vincoli che assumono rilievo nella fase della progressiva formazione di una figura complessa e che sono accomunati dal carattere dell’irrevocabilità.

Vi sono inoltre ipotesi in cui l’individuazione del creditore presuppone un’attenta interpretazione del titolo costitutivo dell’obbligo. In tali casi si ha la difficoltà di individuare i soggetti attivi, con la conseguenza che il rapporto dovrebbe considerarsi esistente soltanto qualora l’individuazione abbia un esito positivo. Nelle figure esemplari dell’imposizione a un erede, a un legatario o a un donatario, dell’obbligo (modus o onere) di dare un pranzo ai poveri di un quartiere in date ricorrenze.

Quando il rapporto sarà individuabile con sicurezza il problema della determinazione dei creditori sarà già risolto. Il rapporto obbligatorio può presentarsi, dal punto di vista dei soggetti, in una configurazione semplice o complessa. La configurazione semplice si ha quando al solo debitore si contrappone il solo creditore. La configurazione complessa si ha in tutti i casi in cui unica sia la prestazione e plurimi i soggetti nel senso che all’uno dei lati del rapporto o a entrambi faccia capo una pluralità di soggetti.

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