L’eterogeneitĂ  delle funzioni che possono trovare collocazione all’interno della categoria dei contratti autonomi di garanzia, nozione soltanto apparentemente unitaria, impedisce di rinve­nire una disciplina applicabile a tutti i negozi prospettabili. In proposito, l’inutilizzabilitĂ  della figura del contratto misto ­la ‘cui elaborazione sembra non essere giunta a risultati defi­nitivi – evidenzia il problema della qualificazione della fat­tispecie utilizzata, la cui soluzione non può prescindere dal­l’alternativa contratto tipico-contratto atipico e dall’individua­zione delle norme applicabili.

A tal fine, l’interprete, sensibile alla complessitĂ  del procedimento ermeneutico, soltanto su­perando la tecnica della sussunzione, potrĂ  individuare il si­gnificato normativo dell’atto e, quindi, il complesso di re­gole compatibili alla luce delle norme e dei principi dell’ordi­namento giuridico.

Recentemente è stato affermato – in una prospet­tiva tendente ad evitare una sovrapposizione tra il problema dell’astrazione negoziale e quello della giustificazione giuridi­ca degli impegni assunti – che le parti, nel libero esercizio della propria autonomia, possono volere assumere impegni puri, ai quali dare attuazione senza frapporre ostacoli di sor­ta.

Tale conclusione, eccessivamente legata al profilo indivi­dualistico degli atti di autonomia privata, non sembra decisiva perchĂ© non è in discussione la possibilitĂ  di dare spontanea esecuzione ad un impegno non protetto dall’ ordinamento, facoltĂ  questa da riconoscere sicuramente ai privati (v. l’art. 2034 s. cod. civ.), quanto quello dell’impegnativitĂ  di un patto non conforme ai principi posti dall’ordinamento per la fi­gura negoziale che si è inteso porre in essere. Il fatto è pro­duttivo di. effetti in quanto espressione positiva di valori o di principi presenti nell’ ordinamento.

Se si intende rafforzare l’aspettativa alla corretta attuazione dell’obbligazione sarĂ  necessario opta­re per la fideiussione; se, al contrario, l’interesse è rivolto al trasferimento del rischio derivante dall’ altrui inadempimento ben si potrĂ  fare ricorso all’ assunzione di un’ obbligazione di natura indennitaria qual è la promessa del fatto del terzo.

Il ruolo della promessa del fatto del terzo nel sistema delle garanzie del credito è discusso. Secondo una diffusa tendenza, la promessa prevista dall’art. 1381 cod. civ. genererebbe sempre un’obbligazione (autonoma e non accessoria) di garan­zia. Per alcuni, piu precisamente, si tratterebbe di un’obbligazione d’indennitĂ sospensivamente condizionata alla mancata realizzazione del fatto altrui.

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