In DOTTRINA c’è stato chi ha considerato l’espromissione cumulativa un negozio unilaterale dal momento che questa presenta un totale favor per il creditore, il quale invece di rivolgersi ad un solo debitore potrà rivolgersi a due soggetti e quindi a due patrimoni. Da questo favor si ricaverebbe la natura di negozio unilaterale dell’espromissione.

Secondo CICALA, invece, con l’espromissione cumulativa non si assiste ad un pieno vantaggio per il creditore dal momento che l’art 1268 (applicato per analogia anche all’espromissione) prevede l’applicazione del beneficium ordinis anche all’espromissione. Il vantaggio del creditore quindi non sarà pieno ma relativo, dal momento che il creditore dovrà rivolgersi prima all’assuntore e solo in un secondo momento al debitore originario. La mancanza del pieno favor, dunque, non può farei considerare l’espromissione come un negozio unilaterale.

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