Il pagamento eseguito a un soggetto non legittimato neppure in apparenza o rispetto al quale l’apparenza della legittimazione coesista con la negligenza o con la mala fede del debitore, di per sé non può essere liberatorio, poiché presuppone la violazione del comportamento a cui il debitore è tenuto. In tal caso il preteso pagamento è in realtà un pagamento non dovuto che deve essere restituito a colui che l’ha eseguito in base alle norme sulla ripetizione dell’indebito oggettivo.
La liberazione può avvenire soltanto per fatti estranei e successivi al pagamento, quali sono la ratifica o l’approfittamento da parte del creditore (1188 comma 2). Diversa giustificazione ha l’estinzione dell’obbligazione nel caso del pagamento al legittimato apparente: l’interesse del creditore resta insoddisfatto ma il debitore non è responsabile del mancato adempimento.
Il legittimato apparente riceve un pagamento che non gli spetta; e gli è imposto l’obbligo di versare al creditore quel che abbia ricevuto, senza alcun fondamento giustificativo, dal debitore liberato: si applicano le norme in materia di ripetizione dell’indebito, per espresso rinvio dell’art. 1189 comma 2. La liberazione del debitore, in seguito alla ratifica o all’approfittamento, presuppone che il debitore manifesti l’intento di eseguire un’obbligazione corrispondente a quella a cui si riferiscono la ratifica o l’approfittamento del creditore.
La ratifica del debitore è la prima condizione necessaria ai fini della liberazione del debitore. Si tratta della semplice conferma del comportamento del non legittimato e quindi di una rinuncia a far valere il credito, da non confondere ovviamente con una remissione del debito. La seconda condizione necessaria alla liberazione del debitore è costituita dall’approfittamento (1188 comma 2).
E’ stata chiarita l’affinità soltanto apparente con il criterio del vantaggio. Il vantaggio comporta una valutazione dell’impiego che il creditore abbia fatto della prestazione ricevuta. Il profitto è nozione più vaga, che può riferirsi in senso lato al fatto che l’oggetto del pagamento sia stato ritrasferito al patrimonio del creditore. Ancora controverso è il pagamento al creditore del creditore e al gestore d’affari: non si sa se in tali casi si debba ravvisare un approfittamento automatico del creditore o piuttosto altrettante figure speciali di legittimazione a ricevere il pagamento da parte di un soggetto diverso dal creditore. La giurisprudenza sembra pervenire comunque, in entrambe le ipotesi, a una conclusione favorevole all’efficacia liberatoria del pagamento.