Il pagamento dell’indebito

L’esecuzione di una prestazione o del pagamento privo di giustificazione costituisce un indebito oggettivo (art. 2033). Il pagamento non dovuto può consistere in diverse ipotesi, ad es. il contratto in base al quale è stato pagato un corrispettivo era nullo o è stato sciolto. In questo caso il soggetto può ripetere, chiedere cioè la restituzione di quanto pagato, oltre ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento. Si tratta di indebito soggettivo quando chi adempie alla prestazione altrui ritiene di essere debitore mentre debitore è in realtà un terzo. Il solvens può ripetere quanto ha pagato solo se versava in errore al momento del pagamento, in quanto altrimenti si deve ritenere che esso ha voluto compiere un atto di adempimento del terzo. Analogamente il creditore viene tutelato nei casi in cui in buona fede abbia accettato il pagamento del terzo credendo che chi pagava fosse il debitore. In questo caso il terzo non potrà ripetere dal creditore ma dovrà rivolgersi al debitore.

L’obbligazione naturale

le regole della ripetizione dell’indebito non possono essere applicate nel caso in cui la prestazione eseguita costituisca l’adempimento di un’obbligazione naturale. Ne sono esempio il pagamento del debito prescritto o dei debiti di gioco. La peculiarità di queste obbligazioni risiede nel fatto che se pure il creditore non può pretendere l’adempimento, il debitore non può ripetere ciò che ha dato giustificando la pretesa con l’assenza di vincolo ad eseguire una prestazione che però ha eseguito. È escluso inoltre, il diritto a ripetere una prestazione contraria al buon costume.

L’arricchimento senza causa

L’arricchimento senza causa costituisce uno strumento di difesa residuale e sussidiario a favore di colui, che avendo subito un danno, non possa porre in essere altra azione per farsi indennizzare per il pregiudizio subito (art. 2042). L’azione è proponibile solo quando l’arricchimento sia effetto del pregiudizio o della diminuzione patrimoniale subita. L’obbligazione risarcitoria trova il suo limite nell’arricchimento ottenuto. L’azione di arricchimento senza causa presuppone, un unico fatto produttivo dell’arricchimento e della correlativa diminuzione patrimoniale. L’azione non è dunque esperibile quando il soggetto che si è arricchito è diverso rispetto quello verso il quale è stata eseguita la prestazione. L’azione è proponibile quando l’arricchimento riguarda lo stesso soggetto con il quale, colui che ha compiuto la prestazione, ha un rapporto diretto in forza di legge o in base ad un contratto.

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