Accollo: è l’istituto in cui il debitore (accollato) ed un terzo (accollante) stipulano un contratto, con il quale il secondo si impegna a pagare il debito del primo al creditore di costui (accollatario). E’ un contratto a favore di terzi. Se il creditore aderisce al contratto, rende irrevocabile l’accollo. L’accollo può essere semplice, quando riguarda solo i rapporti tra debitore e accollante, senza che questi diventi formalmente debitore dell’accollatario. Con l’accollo cumulativo un nuovo debitore (accollante) subentra nel preesistente rapporto obbligatorio, affiancandosi al debitore originario. Infine con l’accordo privativo (o liberatori o )si ha la liberazione del vecchio debitore (ma occorre la dichiarazione espressa del creditore art. 1273 2°co.) e una successione nel debito.

L’accollo può essere classificato anche come interno, quando il contratto intercorrente tra l’assuntore ed il debitore pone a carico del primo l’obbligo di tenere indenne il secondo dal peso del debito, senza conferire alcun vantaggio al creditore; o esterno, che è l’ipotesi classica in cui si verifica l’acquisto di un vantaggio in capo al terzo creditore .

Delegazione: si ha quando un debitore (delegante) ordina ad un terzo (delegato) di assumersi il debito verso il proprio creditore (delegatario).

Ci possono essere due tipi di delegazione:

Delegatio promittendi, nella quale il delegato si assume l’obbligazione nel confronti del de1egatario.

Delegatio solvendi (o delegazione di pagamento, art.1269), nella quale vi è l’ordine dato al delegato di eseguire il pagamento senza assunzione diretta dell’obbligazione con il delegatario, per cui non vi è un’assunzione di obbligazione che si aggiunge o si sostituisce all’obbligazione originaria.

Art.1270: estinzione della delegazione; si può avere finché il delegato non abbia assunto l’obbligazione nei confronti del delegatario.

Art.1271: eccezioni opponibili dal delegato; il delegato può opporre al creditore le eccezioni del rapporto di valuta, ossia le eccezioni che il debitore originario avrebbe potuto proporre contro il creditore, ma non le eccezioni del rapporto di valuta, ossia quelle del rapporto tra debitore e terzo.

La dottrina distingue tra delegazione PASSIVA (quella del codice) e delegazione ATTIVA, a seconda che si introduca un nuovo debitore o un nuovo creditore.

Espromissione:Si ha quando un terzo (espromittente) di sua iniziativa, e senza dunque il volere del debitore originario, assume il debito altrui nei confronti del creditore.

L’espromissione può essere novativa o privativa a seconda che la liberazione del debitore originario avvenga nelle forme della novazione o della successione particolare nel debito.

Efficacia reale (del negozio): se con il negozio si costituisce o si trasferisce un diritto reale (es. proprietà) o un diritto di credito.

Efficacia obbligatoria (del negozio): se con il negozio si costituisce o SI trasferisce un rapporto obbligatorio.

Fideiussione (artt. 1936 e sego c.c.): Con questo contratto di garanzia un terzo si accorda con il creditore e si obbliga verso lo stesso garantendogli l’adempimento di un’obbligazione. È un’obbligazione accessoria. Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale. La sua obbligazione è sussidiaria solo se questo è espressamente pattuito. Il fideiussore che ha pagato ha diritto di subingresso (surrogazione) nelle ragioni del creditore.

Garantievertrag (o contratto autonomo di garanzia): con questo contratto un soggetto (in genere una banca) si assume l’impegno di pagare una somma determinata ad un creditore, allo scopo di garantire l’adempimento dell’ obbligazione del debitore. La sua peculiarità sta nel fatto che il garante, a semplice richiesta (c.d. clausola di pagamento a prima richiesta) del creditore, è tenuto ad eseguire la prestazione, con rinunzia a far valere qualsiasi eccezione derivante dal rapporto con il debitore garantito. Il contratto è detto “autonomo’; proprio perché mira a svincolare l’obbligazione del garante da quella del garantito (debitore principale) .

Inadempimento (delle obbligazioni; artt. 1218 – 1229 c.c.): La mancata esecuzione della prestazione dovuta dal debitore determina inadempimento. Conseguenza dell’inadempimento è la responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.) cui segue l’obbligazione di risarcimento del danno (art. 1223 c.c.). Il creditore a questo punto può agire alternativamente, chiedendo l’esecuzione della prestazione o il risarcimento del danno. Può inoltre sostituirsi al debitore inerte, esercitando le azioni a lui spettanti (azione surrogatoria: art. 2900 c.c.), o agire contro il debitore stesso per annullare le alienazioni fraudolente compiute da quest’ultimo per sottrarre il suo patrimonio dalla disponibilità dei creditori (azione revocatoria (art. 2901 e sego c.c.) .

Negozio causale: negozio nel quale, come di regola accade, la causa assurge ad elemento essenziale (cfr. art. 1325 c.c., secondo il quale requisiti del negozio “contratto” sono: l’accordo delle parti;la CAUSA, l’oggetto; la forma, quando è prescritta dalla legge a pena di nullità).

Negozio astratto: negozio la cui validità prescinde dall’elemento della causa.

Obbligazione (nozione): L’obbligazione è il rapporto giuridico tra due o più soggetti determinati o determinabili, in base al quale uno di essi, il debitore, è tenuto ad una determinata prestazione nei confronti dell’altro, il creditore. All’obbligo della prestazione per il debitore, corrisponde un diritto di credito.

Il rapporto di obbligazione è eminentemente personale. I diritti di obbligazione hanno carattere di determinatezza, cioè il diritto non può essere generico L’obbligazione è un vincolo giuridico.

La presenza di una prestazione da adempiere distingue l’obbligazione dagli altri obblighi giuridici da osservare, esistenti anche nel diritto privato. Un’obbligazione può avere come contenuto più prestazioni collegate e dovute in virtù di un unico vincolo: in tal caso si parla di obbligazione complessa.

L’obbligazione complessa può essere:

Cumulativa, se il debitore è obbligato alla prestazione di tutti gli oggetti cumulativamente e si libera solo prestandoli tutti cumulativamente;

Alternativa, se il debitore si libera con la prestazione di un solo oggetto la cui scelta spetta al debitore, o al creditore, o eccezionalmente ad un terzo; se la legge o le parti nulla stabiliscono, la scelta spetta al debitore. Una volta che la scelta è fatta, si dice avvenuta la concentrazione che da quel momento si intende come semplice;

Facoltativa, quando la prestazione è unica, ma il debitore può eseguire una prestazione diversa.

Si definiscono imperfette, le obbligazioni cui l’ordinamento giuridico riconosce solo alcuni degli effetti propri dell’obbligazione civile .

• Obbligazioni (fonti: art. 1173 c.c.): sono fonti del rapporto obbligatorio:

il contratto (artt. 1321 e sego c.c.);

il fatto illecito (delitto, artt. 2043,2059 c.c.);

ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo in conformità dell’ ordinamento giuridico .

Obbligazioni (caratteri: art. 1174 c.c.): La prestazione, contenuto dell’obbligazione, è il comportamento cui è tenuto il debitore, ed è perciò il “mezzo” per realizzare l’interesse del creditore.

La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore.

La prestazione deve essere:

1. possibile: l’impossibilità può essere fisica (se è in re rum natura) o giuridica, (se, pur non costituendo illecito, viola indirettamente un divieto legislativo), originaria o sopravvenuta. L’obbligazione non ha valore solo se l’impossibilità è assoluta; l’impossibilità parziale, infatti, rende nulla solo quella parte dell’obbligazione che è impossibile. Così l’impossibilità temporanea non impedisce l’esistenza dell’ obbligazione, per cui è valida l’obbligazione di prestare cose future.

2. lecita: la prestazione non deve essere contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.

3. determinata o determinabile: basta infatti che fin dall’inizio esistano gli elementi necessari per determinare la prestazione quando dovrà essere eseguita.

Obbligazioni (comportamento: art. 1175 c.c.): I soggetti del rapporto obbligatorio (debitore e credito re) sono tenuti a comportarsi secondo le regole di correttezza e buona fede

Rapporto di provvista: è il rapporto che lega i soggetti dell’accordo; nel caso dell’accollo è il rapporto tra debitore accollato e terzo accollante.

Rapporto di valuta: è il rapporto che lega i soggetti originari dell’obbligazione; nel caso dell’ accollo è il rapporto tra il debitore accollato e il creditore accollatario.

Solutio (adempimento) (libro IV, capo II, artt. 1176 e sego c.c.): La solutio è la forma di estinzione tipica, perfetta dell’obbligazione. Non è un negozio giuridico. Deve adempiere sempre e solo il debitore, anche se un terzo può pagare per lui (art. 1180 c.c.).Nell’adempiere, il debitore deve usare la diligenza del “buon padre di famiglia” (art. 1176 c.c.). Il pagamento va fatto al creditore o al suo rappresentante (art. 1188 c.c.). Estingue l’obbligazione anche il pagamento fatto al “creditore apparente” (art. 1189 c.c.) cioè colui che, in base a circostanze univoche, appariva al debitore in buona fede legittimato a ricevere. La legge stabilisce le regole da seguire nei casi in cui siano dubbi il luogo (art. 1182 c.c.) ed il tempo (art. 1183 c.c.) dell’adempimento.

Solutio (surrogati): Sono forme di estinzione alternative all’adempimento:

Datio in solutum (art. l 197c.c.) Con essa l’obbligazione si estingue mediante l’effettiva esecuzione di una prestazione diversa se il credito re accetta tale differente prestazione. È un negozio traslativo oneroso.

Novazione (artt.1230 e sego c.c.) A differenza della dazione in pagamento che è una modalità di estinzione di tipo satisfattorio, la novazione è una modalità non satisfattoria di estinzione dell’obbligazione. Elementi della novazione sono: l’obbligazione originaria, l’aliquid novi, e l’animus novandi.

Remissione del debito (artt. 1236 e sego c.c.) E’ un atto abdicativo unilaterale con cui il soggetto attivo del rapporto obbligatorio rinunzia al suo potere.

Compensazione (artt.1241 e sego c.c.) Si ha quando tra due persone ci sono rapporti di debito e di credito reciproci. In tal caso si può chiedere l’estinzione delle obbligazioni fino alla concorrenza dello stesso valore.

Confusione (art. 1253 e sego c.c.).Si ha quando nel rapporto obbligatorio viene a trovarsi un unico soggetto come debitore e creditore.

Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (artt. 1256 e sego c.c.). Se l’adempimento risulta impossibile per motivi non attribuibili al debitore, l’obbligazione si estingue (art. 1256 c.c.). L’impossibilità della prestazione può essere anche parziale (art. 1258 c.c.): in tal caso il debitore, per liberarsi dell’ obbligazione, sarà comunque tenuto ad adempiere la parte della prestazione che è rimasta possibile.

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