L’idea che la responsabilità del produttore prescinda dal difetto sembra smentita dalla regola sull’onere della prova.

Il 120 (Prova), comma I Cod. cons. prevede che Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.

La regola, così articolata, non ha senso, perché la connessione causale tra danno e difetto è impossibile se non è mediata dall’uso del prodotto.

Se si vuole, si potrà parlare di difetto una volta conseguita la prova della connessione causale del danno con l’uso del prodotto; ma quello che rileva è che si tratta di tale rapporto di causalità, e non di quello tra danno e difetto, di per sé impossibile se preso alla lettera.

Il nesso di causalità tra danno e prodotto in seguito all’uso che se ne sia fatto necessita di prova da parte dell’attore.

Una volta provato il danno e l’uso, peraltro, il ritenere che il primo trovi fonte nel prodotto potrà esser inferito mediante quelle presunzioni semplici che, a tenore del 2729 (Presunzioni semplici), consentono alla prudenza del giudice, quando siano gravi, precise e concordanti, di desumere da un fatto noto un fatto ignorato.

Ad esse la Cassazione ha già fatto ricorso nella nostra materia, prima dell’introduzione della legge europea, in quello che va annoverato nel nostro ordinamento come il caso-capostipite (Cass. 1270/1964).

Esse corrispondono altresì al criterio della prova prima facie al quale hanno fatto ricorso i giudici germanici nel caso pilota, precedente all’introduzione in quell’ordinamento della legge europea.

{Trib. Roma 3 novembre 2003 afferma che quella prevista dal d.p.r. 224/1988 è una “responsabilità presuntiva”: casomai, presunta, ma sarebbe ugualmente sbagliato: si presumono fatti, non effetti giuridici; e dunque in generale si potrà se mai presumere la colpa, il nesso causale od il difetto}.

Gerhard Hohloch ha sostenuto che il BGH sarebbe arrivato molto più recentemente ad affermare l’inversione dell’onere di prova, non più riguardo alla colpa, ma già relativamente al nesso causale.

Questo appare l’esito al quale si deve approdare.

Sul piano del diritto positivo, lo ha già fatto il legislatore tedesco nella riforma del 2002 dell’Arzneimittelgesetz [Legge sui medicinali], la quale tra l’altro prevede che il nesso causale tra danno ed uso del prodotto medicinale si presume quando, in base alle circostanze, quest’ultimo appare idoneo a cagionare il danno.

{La presunzione di causalità era già stata adottata dal legislatore tedesco nell’Umwelthaftungsgesetz [Legge sulla responsabilità per danno ambientale]: tale legge prevede espressamente una presunzione di causalità, mentre la Produkthaftungsgesetz [Legge sulla responsabilità per danno da prodotti] fa carico al danneggiato della prova relativa al danno, al difetto ed al nesso causale tra essi, in conformità con la direttiva CEE 374/1985.

Il BGH ha di volta in volta alleviato l’onere della prova del danneggiato secondo modalità che vanno dalla prova prima facie, che equivale ad una presunzione iuris tantum di origine giudiziale, fino all’inversione dell’onere di prova}.

Ove si volesse far perno sul difetto inteso come un quid metafisico, dotato di esistenza propria, si correrebbe il rischio della prova impossibile tutte le volte che non si riesca ad andare oltre l’accertamento del nesso causale tra l’uso del prodotto ed il danno {probabilmente tale considerazione sta alla base della proposta di modifica della direttiva CEE 374/1985 in punto di onere della prova, avanzata nel Libro verde pubblicato nel 1999 dalla Commissione europea, il quale prevede come alternativa possibile all’attuale disciplina una norma che faccia presumere il difetto quando la vittima abbia provato il legame causale tra il danno e l’uso del prodotto}, nel momento stesso in cui il verificarsi del danno ha manifestato quella mancanza di sicurezza nella quale il difetto stesso consiste (stando al 117 Cod. cons.).

Invece la regola del 120.2 Cod. cons. induce ad orientarsi nel senso che la prova del difetto come mancanza di sicurezza sia raggiunta una volta che il danno si debba ritenere derivato dall’uso del prodotto.

Il 120.2 Cod. cons., dopo aver previsto che Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell’articolo 118, aggiunge che, con riguardo all’ipotesi di inesistenza del difetto al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione (118.1 lett. b)), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora in tale momento.

Infatti se si ritiene sufficiente, in favore del produttore, la prova della probabilità dell’inesistenza del difetto, a fortiori si deve ritenere sufficiente, in favore del danneggiato, la prova della probabilità dell’esistenza del difetto.

 

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