Un problema di individuazione dell’obbligo a cui si riferisce il pagamento può nondimeno porsi quando il debitore e il creditore siano uniti da una pluralità di rapporti obbligatori distinti e autonomi nel fondamento, ma omogenei nell’oggetto. È quel che accade allorché un debitore abbia più debiti della medesima specie verso la stessa persona (1193 comma 1). La pluralità di debiti può essere interpretata in senso estensivo, con riguardo all’ipotesi in cui l’obbligazione sia unica ma sia suddivisa in una serie di adempimenti parziali che il creditore non possa rifiutarsi di ricevere in ragione del titolo o di un’apposita previsione legale.
Il codice stesso ammette che possa aversi diversa imputazione con riguardo al capitale e agli interessi, sebbene il creditore, come è ormai noto, possa sempre rifiutare un’offerta che non ricomprenda le voci suddette e le spese. Deve riconoscersi che l’adempimento dell’obbligazione per intero si estende agli interessi e alle spese, ma sono possibili, se il creditore lo accetta, pagamenti relativi soltanto al capitale ovvero agli interessi e alla spese. S
i tratterebbe in tal caso di pagamenti parziali, rispetto ai quali il problema dell’imputazione di pagamento assume un significato di rilievo. Il problema nasce quando la possibilità di equivoco esista, come può avvenire se vi siano più prestazioni dello stesso ammontare e la somma offerta sia sufficiente a estinguere soltanto una ovvero se le prestazioni siano tutte di diverso ammontare e la somma offerta possa ricomprendere soltanto una parte. Occorre in tal caso procedere all’individuazione della prestazione o delle prestazioni poste in essere: ossia è necessaria l’imputazione di pagamento.
La disciplina del nostro ordinamento è imperniata incontestabilmente sulla priorità della dichiarazione del debitore, e si tratterebbe di una residua manifestazione del favor debitis. Al vertice vi è l’imputazione convenzionale. Se l’imputazione si riferisce alle voci capitale e\o interessi si applica l’imputazione agli interessi; tale criterio legale prevale sulla diversa imputazione unilaterale del debitore (1194). In tutte le ipotesi in cui non si ponga il problema della distinta imputazione agli interessi e al capitale e che nel codice sono considerate normali, è decisiva la manifestazione unilaterale.
Se quest’ultima manca sarà possibile rifarsi finalmente agli unici criteri legali che possano considerarsi integralmente supplitivi. Il quadro tracciato presuppone la distinzione tra l’ipotesi in cui l’iniziativa dell’imputazione consentita e accettata provenga dal debitore e l’ipotesi in cui provenga dal creditore. Se l’imputazione è fatta dal debitore, non è necessario il consenso del creditore.
È salvo il caso dell’imputazione al capitale piuttosto che agli interessi (1195: il consenso del creditore deve allora essere non equivoco). In ogni altra ipotesi il creditore, ancorché ne sia svantaggiato, non può rifiutare la scelta del debitore, a cui la legge accorda, almeno in tal senso, una chiara preferenza. Se il debitore ometta di avvalersi di questa facoltà, che deve essere esercitata contestualmente al pagamento l’iniziativa può essere presa dal creditore con dichiarazione fatta nella quietanza.
Ma tale imputazione si pone su di un piano diverso: soprattutto perché il debitore, a differenza del creditore, può sempre rifiutare l’imputazione della controparte, respingendo la quietanza. L’accettazione di questa presuppone l’adesione implicita all’imputazione che vi è contenuta, altrimenti non si comprenderebbe l’espressa tutela del debitore nel caso di inganno (1195). Se costui non aderisce all’imputazione del creditore o l’accetta in virtù di una situazione ingannevole non resta che rifarsi ai criteri legali, poiché risulta carente sia l’imputazione unilaterale del debitore, sia l’ipotesi subordinata, che si esprime nella forma implicita dell’acquiescenza del debitore all’imputazione non dolosa del creditore.
La giurisprudenza suole affermare che spetta al creditore la prova dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione legale. Una volta che sia chiarito il nesso tra i criteri volontari, al loro interno e nel loro rapporto con i criteri legali, più agevole è la descrizione dell’ordine reciproco e della giustificazione razionale di questi ultimi. Il primo criterio si riferisce alla scadenza del debito.
Tra un debito scaduto e un debito che ancora non è tale, la prestazione deve essere imputata al debito scaduto. Il secondo criterio, subordinato al primo, si riferisce alle garanzie da cui il debito è assistito. Tra più debiti scaduti la prestazione deve essere imputata al credito meno garantito. La regola sembra prevista nell’interesse del creditore, il quale non può non aspirare a conseguire subito quel che può maggiormente rischiare di perdere. Il terzo criterio, subordinato ai primi due, si riferisce all’onerosità del debito.
Tra più debiti, tutti ugualmente garantiti e tutti scaduti, la prestazione deve essere imputata a quella più onerosa per il debitore. Il quarto criterio legale, subordinato ai primi tre, si riferisce alla scadenza dell’obbligo. Tra più debiti, tutti ugualmente garantiti e tutti ugualmente onerosi, oltre che scaduti, la prestazione deve essere imputata, nell’interesse di entrambe le parti e soprattutto del creditore, al debito più antico, per tale intendendosi quello che è scaduto in epoca più remota.
L’ultimo criterio detta una regola finale o di chiusura che include anche il profilo più interessante della disciplina legale da un punto di vista sistematico. Se tutti i debiti sono ugualmente scaduti, garantiti, onerosi e non possa farsi valere un’anteriorità nel tempo, il codice prevede che l’imputazione sia fatta proporzionalmente a tutti secondo l’ammontare di ciascuno. Certo è comunque che la legge, sia pure sulla base di un ragionamento presuntivo o di una finalità empirica, sembra introdurre una deroga al principio della facoltà del creditore di rifiutare l’adempimento parziale.