Nelle obbligazioni alternative (1285-1291) la scelta di una delle prestazioni alternativamente dedotte nell’obbligazione spetta, e al tempo stesso è imposta in linea di principio, al debitore (1286 comma 1). La scelta dev’essere esercitata in funzione della fase esecutiva. Nelle ipotesi previste dal codice la scelta cambia titolare come sanzione per l’inerzia nell’adempimento del relativo dovere (1287), salvi i casi in cui sia fatta dal giudice stesso (1286).

La dichiarazione di scelta del debitore dev’essere portata a conoscenza del creditore, affinché possa prodursi irrevocabilmente l’effetto della concentrazione dell’obbligazione sulla prestazione residua.(1286) La scelta può compiersi anche per mezzo di un contegno concludente: in tal caso la liberazione del debitore è contestuale.

La dichiarazione comporta invece che il debitore debba ancora liberarsi con l’esecuzione della prestazione a cui si riduce ormai l’obbligazione. Il creditore o il terzo, nel caso in cui il titolo lo preveda, hanno il potere-dovere di scegliere per il tramite di una dichiarazione che non può essere posta nel nulla o modificata, ossia è irrevocabile, una volta che sia comunicata all’altra parte, o a entrambe se sia fatta da un terzo. La natura dell’atto di scelta è discussa.

Sembra prevalere l’opinione che si tratti di un atto giuridico in senso stretto. Si suole affermare che l’atto di scelta si riduce all’individuazione della prestazione dovuta e non comporta pertanto un mutamento giuridico, ma soltanto la determinazione di un elemento di fatto. Altri hanno fatto rientrare la scelta in un’attività rivolta all’adempimento e ha precisato che la scelta ha la stessa natura dell’atto di adempimento a cui è strumentale.

La facoltà di scelta deve essere esercitata entro un termine, sotto pena, in caso contrario, della decadenza e del passaggio della facoltà stessa all’altra parte. Il termine per la scelta può essere fissato dalle stesse parti. In mancanza, occorre distinguere a seconda che la scelta spettasse al debitore o a terzi o al creditore. Nei primi due casi il termine è fissato dal giudice su istanza del creditore o di entrambe le parti. (1287).

Nella terza ipotesi il codice sembra prevedere che il termine possa essere imposto al creditore dal debitore stesso, con la conseguente decadenza e passaggio a lui della facoltà di scelta, ove il creditore si mantenga inerte. (1287) L’obbligazione alternativa diventa semplice sia nel caso in cui venga esercitata la facoltà di scelta sia nel caso in cui una delle prestazioni sia divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. (l’obbligazione con facoltà alternativa, invece, si estingue) .

La disciplina si fa invece più analitica e complessa nell’ipotesi in cui una delle prestazioni sia divenuta impossibile per colpa del debitore o del creditore. Si possono avere le seguenti ipotesi: che la scelta sia rimessa al debitore e che l’impossibilità sia imputabile a lui o al creditore; che la scelta sia rimessa al creditore e che l’impossibilità sia imputabile a lui o al debitore. Se una delle prestazioni diviene impossibile per causa imputabile al debitore e la scelta spettava a lui, egli è tenuto ad eseguire l’altra prestazione. (1289)

Se una delle prestazioni diviene impossibile per causa imputabile al creditore, si danno due possibili conseguenze a seconda della decisione presa dal debitore, a cui la legge consente ancora di scegliere la prestazione che non è più possibile. Difatti egli può considerarsi liberato dall’obbligazione; salva la facoltà di scegliere, se lo reputi opportuno, la prestazione che resta possibile: nel qual caso può pretendere che il creditore risarcisca il danno.

Nei casi in cui la scelta è rimessa al creditore, analoga è la giustificazione razionale della disciplina del codice. Se una delle prestazioni diventa impossibile per causa imputabile al debitore, al creditore è data la possibilità di richiedere il risarcimento del danno o di pretendere l’esecuzione dell’altra prestazione. (1289)

Se una delle prestazioni diventa impossibile per causa imputabile al creditore, egli ha la possibilità di considerare liberato il debitore ovvero di pretendere l’esecuzione dell’altra prestazione, salvo il risarcimento del danno relativo alla prestazione divenuta impossibile per sua colpa. (1289)

E’ previsto anche il caso in cui tutte le prestazioni dedotte nel rapporto siano diventate impossibili. L’impossibilità può non essere imputabile ad alcuna delle parti. L’obbligazione si estingue in base alla regola generale, che qui può darsi per presupposta, sì che il legislatore non ha sentito l’esigenza di ribadirla con riguardo alle obbligazioni alternative.

Può anche capitare che l’impossibilità di una delle prestazioni sia imputabile al debitore o al creditore; e che l’impossibilità dell’altra dipenda da una causa non imputabile. La disciplina tiene conto ancora della distinzione tra il caso in cui la scelta spettasse al debitore o al creditore, ma regola in maniera espressa soltanto l’ipotesi in cui l’impossibilità di una delle prestazioni sia imputabile al debitore. Se la scelta è attribuita al debitore, egli deve pagare l’equivalente di quella che è divenuta impossibile per ultima. (1290)

Se la scelta spettava al creditore, egli può domandare l’equivalente dell’una o dell’altra. (1290)

 

 

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