Il falso rappresentante è tenuto a risarcire il danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato, senza sua colpa, dell’efficacia del contratto o in generale dell’atto compiuto dal falso rappresentante.
La responsabilità del falso rappresentante non è responsabilità contrattuale, cioè responsabilità per l’inadempimento del contratto, in quanto, non contrae il nome proprio e non assume un impegno in ordine all’esecuzione del negozio.
La responsabilità del falso rappresentante consiste piuttosto nella lesione della libertà contrattuale del terzo.
Il rappresentante precisamente è responsabile in quanto, dolosamente o colposamente, si è avvalso di una legittimazione inesistente inducendo il terzo a compiere un negozio inefficace. Siamo quindi nel campo della responsabilità extracontrattuale, e più in particolare, nell’ambito della responsabilità precontrattuale. Per cui il risarcimento cui è tenuto il falso rappresentante non ha ad oggetto l’interesse positivo (cioè l’interesse che sarebbe stato soddisfatto dall’atto inefficace) bensì l’interesse negativo cioè l’interesse del terzo a non essere partecipe o destinatario di un atto inefficace.
La responsabilità del falso rappresentante presuppone che il terzo abbia confidato senza sua colpa nella legittimazione di tale soggetto. Precisamente il terzo è in colpa quando sia caduto in un errore inescusabile e cioè in un errore evitabile con la normale diligenza dell’esercizio dell’autonomia negoziale. In tal caso l’esclusione di responsabilità del falso rappresentante trova fondamento del principio della compensazione delle porte.