La cosiddetta presupposizione è un istituto di creazione giurisprudenziale ignoto al diritto scritto.

La cassazione di recente (1995) ha tentato di fornire una teoria generale, una definizione della presupposizione segnando un punto di approdo di risalenti elucubrazioni che, in maniera per lo più disomogenea, hanno condensato in massime i requisiti ricorrenti dell’istituto in esame.

La Cassazioneha definito la presupposizione come: “La situazione di fatto o di diritto, presente, passata o futura, certa nella rappresentazione delle parti, di carattere obiettivo che -anche in mancanza di un’espressa previsione tra le clausole contrattuali -possa ritenersi tenuta presente dai contraenti come presupposto comune avente valore determinante ai fini del sorgere e del permanere del vincolo contrattuale”.

Affinché una data circostanza acquisiti rilevanza come presupposizione occorre:

a) che si tratti di una circostanza certa nella rappresentazione delle parti (e questo probabilmente per negare rilevanza a mere aspettative),

b) che abbia il carattere dell’obiettività: per obiettività si intende l’indipendenza del presupposto dalla volontà e dall’attività delle parti

c) che essa sia comune alle parti: occorre cioè che ci sia su di essa una reciproca seppur tacita consapevolezza. Tuttavia la comunanza dell’interesse nelle pronunce giurisprudenziali fare ignorata sicché la situazione presupposta può interessare solo una parte, ma deve comunque essere tenuta presente dall’altra come circostanza determinante.

d) che debba che essere determinante per la sussistenza e la persistenza del contratto.

Esempio tipico di presupposizione: la locazione di una finestra o di un balcone che si affaccia sulla piazza dove si terrà il Palio di Siena allo scopo di assistere alla manifestazione, senza però menzionare ciò all’interno del contratto.

Il venir meno della presupposizione non importa come tale l’automatica risoluzione del contratto ma il rimedio del recesso unilaterale a favore della parte per la quale il vincolo contrattuale è divenuto intollerabile o inutile. Il recesso può essere esercitato anche nell’ipotesi in cui il presupposto obiettivo del contratto sia già in origine inesistente o impossibile a verificarsi.

Si discute se la presupposizione abbia rilevanza giuridica, e quindi comporti l’inefficacia del negozio nel caso in cui la situazione di fatto risulti difforme da quella che le parti si sono rappresentate.

La dottrina tradizionale prevalentemente nega la rilevanza giuridica della presupposizione, considerandola come una condizione non sviluppata, mentrela Giurisprudenzaha riconosciuto tale istituto dando rilievo non tanto ad una volontà reale o ipotetica delle parti, quanto ad un criterio obiettivo di equilibrio contrattuale; trova cioè applicazione l’art.1467 intema di eccessiva onerosità sopravvenuta.

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