Secondo la previsione normativa la nullità parziale di un contratto o la nullità delle singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità (1).
La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme interattive (2).
La nullità parziale del contratto può essere intesa sia in senso soggettivo (1) sia in senso oggettivo (2).
La nullità parziale in senso oggettivo è la nullità che colpisce o una parte del contenuto del contratto (cioè che rende parzialmente irrealizzabile il programma contrattuale) . Può consistere in una parziale impossibilità di esecuzione delle prestazioni contrattuali o nell’invalidità di singole clausole del contratto.
Al fine di stabilire se la nullità di parti o di clausole del contratto, comporti la nullità totale occorre valutare se i contraenti lo avrebbero concluso lo stesso senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Di conseguenza se risulta che le parti non avrebbero posto in essere il negozio senza quella clausola o quella parte che colpita da nullità, la nullità si estende all’intero contratto.
Tuttavia, l’operazione poc’anzi esposta non è necessaria quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Infatti, il secondo comma dell’articolo 1419, stabilisce che la nullità di singole clausole non determina la nullità dell’intero contratto, quando le clausole sono sostituite di diritto da norme imperative. Tale ipotesi costituisce un caso di integrazione legale del contenuto del contratto (cosiddetta inserzione automatica di clausole ex. art. 1339 cod. civ.). In questo caso la clausola in contrasto con una norma inderogabile si considera come non apposta o è sostituita da una norma imperativa; in quest’ultimo caso si verifica un’integrazione cogente del contratto. Ad esempio del contratto di locazione di una cassa stipulato ad un prezzo superiore all’equo canone, la clausola relativa al prezzo è nulla ed è sostituita automaticamente dal canone fissato dalla legge.
La disciplina della nullità parziale del contratto costituisce un’applicazione del principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur) in base al quale la legge cerca di salvare, quando è possibile, gli effetti giuridici del contratto.
Secondo il Bianca il senso della norma sulla nullità parziale oggettiva è da individuare, ovviamente, nell’esigenza di conservare il contratto, salvo che la modifica del contenuto sia tale da non giustificarne obiettivamente il mantenimento. In definitiva ciò che si richiede è una valutazione di compatibilità della modifica del contratto con la causa concreta di esso, dovendosi accertare se la modifica abbia o no rilevanza determinante tenuto conto degli interessi che le parti intendono attraverso di esso per seguire (quali risultano individuati attraverso l’interpretazione del negozio).
La nullità parziale in senso soggettivo e quella che nei contratti plurilaterali (con comunione di scopo) investe, colpisce il vincolo di una delle parti.
In questo caso non vi è nullità dell’intero negozio salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Occorre ricordare che i contratti plurilaterali con comunione di scopo: sono quei contratti dei quali alla pluralità di prestazioni fa riscontro la comunanza e quindi l’unicità del fine del seguito.