Oltre ai casi in cui la determinazione dell’oggetto dipende da criteri convenzionali o legali relativi alla fonte contrattuale dell’obbligo, si parla di oggetto relativamente indeterminato a proposito delle obbligazioni generiche, alternative e facoltative. A sua volta l’ultima ipotesi è distinta dai rapporti obbligatori con oggetto complesso in cui le prestazioni dedotte nel rapporto non soltanto sono plurime ma devo essere eseguite dal debitore (obbligazioni cumulative).
Quando l’obbligazione è di genere, e non è predeterminata la quantità delle cose che sono oggetto della prestazione, la determinazione si avrebbe con la fase dell’individuazione (1378), che può coincidere con la consegna di beni di qualità non inferiore alla media (1178). Perplessità nascono sulla nozione di relativa indeterminatezza dell’obbligazione ove al debitore sia attribuita la facoltà di liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, che sia anche l’unica dedotta nell’obbligazione (obbligazione con facoltà alternativa o facoltative).
La c.d. indeterminatezza non dipende da un’oggettiva incertezza sulla prestazione che risulterà in ultima analisi dovuta. Non vi è complessità: l’obbligazione ha una sola prestazione; e si estingue, come ogni altra obbligazione, nel caso dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Un caso legalmente riconosciuto è costituito dal legato di cosa altrui: il soggetto, a cui il testatore ha imposto l’obbligo, è tenuto ad acquistare il bene dal proprietario, ma può liberarsi versando il giusto prezzo al destinatario dell’attribuzione mortis causa; e, se l’unica prestazione diventa impossibile l’obbligazione si estingue.
Quel che si aggiunge al contenuto semplice dell’obbligazione è l’attribuzione al debitore della facoltà che influisce sull’attuazione del vincolo. Di norma è escluso che il debitore possa liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta ancorché di valore superiore (1197). Si avrebbe un’inesatta esecuzione della prestazione sotto il profilo qualitativo, ovvero si avrebbe un’inadempimento (1218). Se il creditore accetta invece di ricevere una prestazione diversa, che il debitore non aveva facoltà di eseguire in alternativa, l’ipotesi è regolata dal codice come prestazione in luogo dell’adempimento (datio in solutum 1197-1198).
Distinte sono le ipotesi in cui non vi è predeterminazione di una facoltà alternativa ma al debitore è attribuito un generale ambito di discrezionalità nella scelta delle modalità di attuazione del rapporto. E’ questo il caso esemplare dell’obbligazione alimentare in cui il debitore può liberarsi così in denaro che in natura.
Quando invece le prestazioni siano tutte dedotte nel rapporto ma siano poste in alternativa l’una con l’altra, l’oggetto è complesso e relativamente indeterminato, seppure siano precisamente individuate le singole prestazioni. (1285-1291) L’alternativa può essere multipla quando le prestazione dedotte nel rapporto siano più di una. Si parla di alternatività soggettiva con riguardo alle ipotesi in cui debba ancora procedersi alla scelta del creditore tra una pluralità di soggetti.
Nel caso delle obbligazioni alternative non è possibile affermare in origine quale sarà la prestazione su cui si concentrerà, semplificandosi, l’obbligazione stessa, sia che tale effetto segua alla scelta, ovvero all’estinzione dell’altra prestazione per impossibilità sopravvenuta non imputabile. Si presuppone che le prestazioni siano tutte originariamente possibili, almeno in origine, in fatto o in diritto; altrimenti l’obbligazione sarebbe semplice. Inoltre l’alternatività presuppone che all’origine le prestazioni siano tutte sullo stesso piano.
Dopo la concentrazione il rapporto è regolato come una comune obbligazione: il debitore si libera eseguendo la prestazione che residua, purché l’adempimento sia alla medesima integralmente riferito e non si tratti della somma delle parti delle diverse prestazioni. (1285)
Diversa è l’ipotesi in cui tutte le prestazioni sono imposte al debitore. L’obbligazione è determinata fin dall’origine e non è destinata a diventar semplice. Il debitore si libera con l’esecuzione di tutte le prestazioni. (beni e servizi) Quando si parla di obbligazioni con oggetto relativamente indeterminato, si fa dunque riferimento a rapporti di natura diversa. La presenza di una discrezionalità di scelta che influisce sulla struttura del rapporto o sulle modalità di adempimento, accomuna le singole ipotesi.