Nel secolo XIX si rinvengono i primi esempi di risposta del diritto alla sfida tecnologica.

In testa a tutte è da annoverare la legge prussiana del 1838 sui danni da esercizio dell’attività ferroviaria, seguita e sostituita dalla Haftpflichtgesetz del 1871 del Reich imperiale germanico nella quale trova conferma la responsabilità senza colpa.

Sempre in Germania, con la legge del 1909 sul traffico automobilistico, chi ha la disponibilità di un autoveicolo viene fatto responsabile del danno alle persone ed alle cose derivante dall’uso di esso salvo che ricorra un evento imprevedibile.

La responsabilità oggettiva non viene accolta invece in Italia nella corrispondente l. 739/1912, concernente la circolazione degli – come allora la legge li chiamava, al maschile – automobili.

In essa si prevede la responsabilità solidale del proprietario e del conducente quando non provino che da parte loro si è avuto ogni cura nell’evitare che il danno si verificasse.

Una responsabilità per colpa, dunque, con inversione dell’onere della prova, ma con un limite ulteriore a favore del danneggiato: non possono in nessun caso considerarsi come danni per forza maggiore quelli cagionati da difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo.

Il r.d. 1740/1933, diventato Codice della strada, precisò che il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione di un veicolo si presume dovuto a colpa del conducente, e che La presunzione è esclusa sol quando questi provi che, da parte sua, si è avuta ogni cura per evitare che il danno si verificasse.

Il modello cui essa norma era improntata fu assunto nel Codice civile del 1942 sia nella materia specifica della circolazione di veicoli, cui fu dedicato l’attuale 2054, sia su un piano più generale, dove funse da paradigma per la redazione del 2050, rubricato “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose”.

La moderna responsabilità oggettiva emerge, dunque, sul piano legislativo, nella legislazione speciale.

La responsabilità da attività pericolose, alla quale viene dedicata una regola, il 2050, assume valore emblematico: l’esigenza pur avvertita di superare lo schema ricevuto non riesce ad aprire una breccia nella cittadella della colpa.

Contro la resistenza di quest’ultima non avevano per lungo tempo avuto successo in Francia i tentativi, in particolare di Raymond Saleilles [1855-1912], per un’interpretazione in chiave obiettiva del 1384 Code civil a proposito dei danni provocati da choses inanimées.

L’istanza oggettivante aveva tratto grande ispirazione dalla catena di infortuni sul lavoro, sicché quando nei vari ordinamenti furono introdotte le prime leggi sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fu facile affermare che in seguito a ciò l’importanza della teoria propugnatrice della responsabilità oggettiva era scemata.

Ciononostante venne poi l’arrêt (sentenza) Jand’heur, che consacrava la responsabilità oggettiva come disciplina propria del danno da cose {Cass. Civ. 21.02.1927. L’espressione “presunzione di responsabilità”, che pure la nostra Cassazione adopera, è scorretta, perché la responsabilità è un effetto giuridico, precisamente un’obbligazione, mentre oggetto di presunzione possono essere soltanto fatti (il 2727 c.c., che ci fornisce la nozione di presunzione, dice che Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato)}.

Quanto alla Germania, il BGB entrò in vigore nel 1900, ed il titolo delle unerlaubte Handlungen [Fatti illeciti] ad eccezione del § 833 era esclusivamente costruito sulla colpa.

Il codice svizzero delle obbligazioni è parimenti deludente quanto a sensibilità per la responsabilità oggettiva, ma il 58, riguardante la rovina di edifici e simili, impedisce la totale identificazione della responsabilità civile con la categoria del fatto illecito.

Esso, prevedendo la responsabilità del proprietario per i danni causati da vizi di costruzione o difetti di manutenzione senza possibilità di prova liberatoria della mancanza di colpa, consente alla dottrina moderna di parlare con sicurezza di responsabilità oggettiva per creazione di rischio.

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