Il caso della prestazione non eseguibile deve essere ancora posto a confronto con il caso della prestazione eseguibile ma non esigibile. Il debitore è sempre tenuto contrattualmente al compimento dell’attività strumentale al conseguimento del risultato dedotto nell’obbligazione. La valutazione della possibilità di conseguire il risultato è in rapporto con i mezzi idonei a conseguirlo: se il debitore si è attenuto alle attività a cui era contrattualmente vincolato, non sono dovute prestazioni ulteriori.
La prestazione non eseguibile, ancorché non sia impossibile in assoluto, è pur sempre una prestazione non dovuta. Al concetto di inesigibilità si fa riferimento quasi in funzione di correttivo della nozione dell’impossibilità: si esclude che il creditore, in base alla regola della correttezza e della buona fede oggettiva, possa pretendere dal debitore un impegno oltre modo gravoso, in presenza di circostanze che rendono difficoltosa, in misura eccezionale o smisurata, l’esecuzione della prestazione.
Le esemplificazioni di scuola rappresentano i casi del cantante che all’ultimo momento disdice il recital cui è impegnato per accorrere al capezzale del figlio gravemente infermo o del prestatore di lavoro che si assenta senza permesso perché colpito da grave lutto familiare. Nella giurisprudenza è stata ultimamente ricordata la casistica in materia d’inadempimento degli inquilini durante l’occupazione tedesca. In base alla valutazione comparativa degli interessi si è accennato alla possibilità che inesigibile possa perfino essere una prestazione pecuniaria, la quale è indistruttibile e sottratta alla valutazione in termini di impossibilità.
L’ampia considerazione del problema dipende dal fatto che la questione della rilevanza della buona fede oggettiva è generalmente posta in rapporto con l’intera questione dell’incidenza che i fatti successivi alla conclusione del contratto possono avere sull’equilibrio delle prestazioni corrispettive, così da giustificare una pronuncia di scioglimento del vincolo: si tratta quindi di un argomento che, sebbene inevitabilmente riverberi i suoi effetti sulla sorte delle singole obbligazioni, in primo luogo si riferisce al rapporto contrattuale nel suo complesso.
In tale linea è stata pure considerata la problematica relativa allo stato di necessità, che potrebbe estendersi nel campo della responsabilità contrattuale anche all’ipotesi in cui la prestazione esporrebbe la persona o i beni del debitore a un rischio imprevedibile.
Si dovrà, a secondo dei casi, accertare se la prestazione sia: eseguibile, non eseguibile, ovvero non esigibile; sì che il riferimento allo stato di necessità, sia per il fatto di poter essere riassorbito in una delle figure elaborate con riguardo alla ricostruzione della causa che esonera il debitore dalla responsabilità per inadempimento sembra perdere quell’autonomo significato che a una tale nozione suole essere attribuito nell’area della responsabilità extracontrattuale (2045).