Il 3 Cod. cons. chiarisce chi debba considerarsi produttore, ai fini della disciplina in esso contenuta.
Si tratta non solo del produttore finale ma anche di quello di un componente o della materia prima.
Ad essi lo stesso 3 equipara altri soggetti che si presentino al consumatore alla stregua del produttore.
Inoltre il 116 Cod. cons. (Responsabilità del fornitore) prevede che quando il produttore non sia individuato, risponde colui che ha distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale se non ha comunicato al danneggiato l’identità od il domicilio del produttore.
Mentre il produttore finale risponde anche quando non sia il produttore del componente dal quale sia specificamente derivato il danno, il produttore di singoli componenti o della materia prima può sollevarsi da responsabilità qualora, ai sensi del 118.1 f), provi che il difetto della parte che lo riguarda è dovuto interamente alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte od alle istruzioni date dal produttore che l’ha utilizzata per comporre il prodotto finale.
Si pone la questione della responsabilità del produttore del componente quando il danno non derivi dalla parte da esso approntata.
Marino Bin ha affermato, in merito, che ai fini della responsabilità dei produttori parziali occorre provare il difetto della parte componente.
La tesi sfrutta fino in fondo la previsione del 114 Cod. cons. (Responsabilità del produttore), secondo il quale il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto, coniugandola col 120.1 (Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno).
Non sta al danneggiato distinguere fra componenti e componenti e fra questi ed il prodotto finito.
Tanto più che per tale ragione ad essere chiamato in giudizio dal danneggiato sarà il più delle volte il produttore finale, il quale a sua volta chiamerà il produttore del componente, facendo valere che il danno genera proprio dal singolo elemento costruito da quest’ultimo.
Analogamente a quanto prevede il 118.1 f) Cod. cons., sarà allora il produttore parziale a dover provare che il danno non deriva dal componente da esso approntato.