L’ambito di applicazione della disciplina che rende responsabile il produttore nelle ipotesi considerate, è delimitato dai concetti di prodotto e produttore.

Con riferimento alla nozione di produttore si ha una modifica: con il d.lgs.n. 221/2007, è stato inserito all’art.115, il comma 2bis che dà la nuova definizione di produttore: “produttore, ai fini della responsabilità del produttore, è il fabbricante del prodotto finito, o di un suo componente, il produttore della materia prima, e per i prodotti agricoli, l’agricoltore, il cacciatore e il pescatore.”

Prima la nozione di produttore era contenuta all’art.3 cod.cons., nelle nozioni generali: “sono produttori, ma non più ai fini della responsabilità: l’importatore del prodotto nell’UE e il soggetto diverso dal fabbricante che appone il suo marchio sul prodotto.”

Può accadere che all’utente finale può non essere noto il produttore. In questi casi l’art.116 stabilisce che diventa responsabile il fornitore del prodotto, cioè quello che lo ha venduto, se entro 3 mesi dalla richiesta del danneggiato, non gli fornisce l’identità.

 Il prodotto, art.115:”è ogni bene mobile, anche se incorporato ad un altro bene mobile o immobile, compresa l’elettricità.”

Fino a qualche tempo fa i prodotti del suolo o del terreno erano esclusi dall’applicazione della disciplina della responsabilità.

 Com’è regolata questa responsabilità del produttore?

La responsabilità ha natura di responsabilità oggettiva. Quindi è imposta indipendentemente dal fatto che sussista colpa. Ma non è una responsabilità per rischio d’impresa, cioè una responsabilità che grava sul produttore solo in quanto produttore. Cioè non basta essere produttori per essere responsabili, serve qualcosa in più (non è come la responsabilità del datore).

E’ una responsabilità collegata al fatto di aver messo in circolazione un prodotto difettoso.

Quindi responsabilità oggettiva del produttore significa responsabilità basata sul solo nesso di causalità tra il fatto proprio di aver messo in circolazione il prodotto e il danno.

Inoltre il produttore, astrattamente responsabile, può liberarsi da questa responsabilità in sei casi specificatamente previsti all’art.118cod.cons.:

  1. lettera A: “La responsabilità è esclusa se il produttore non ha messo in circolazione il prodotto.”

Quindi ricorre quando il produttore dimostra di non aver messo il prodotto in circolazione. Così il produttore riesce a dimostrare il fatto proprio.

Art.119 precisa quando un prodotto si considera messo in circolazione: quando si ha consegna diretta o consegna per l’invio all’utente finale.

Ultimo comma art.119: caso in cui la messa in circolazione di un prodotto derivi da vendita forzata. Cioè quando la vendita avviene dal creditore (es. per effetto del pignoramento). In questi casi il produttore “risponde ugualmente dei danni a meno che all’atto del pignoramento il debitore abbia segnalato specificamente il difetto”.

  1. lettera B: “La responsabilità è esclusa se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione.”

E’ il caso in cui il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo in circolazione il prodotto. E’ una prova diretta ad escludere il fatto proprio.

Se il produttore riesce a dimostrare questo, si deve presumere che il danno non dipenda da difetto del prodotto.

Ulteriore presunzione che agevola il produttore. Art.120, il produttore può liberarsi da responsabilità fornendo la ragionevole prova di dimostrare che è probabile che il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione.

Il produttore deve dimostrare tutta una serie di circostanze dalle quali presumere che il danno non esisteva.

  1. Lettera C: ”La responsabilità è esclusa se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo      oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale.”

Sono esonerati da responsabilità coloro che hanno messo in circolazione un prodotto non a scopo lucrativo o nell’esercizio di un’attività a carattere professionale.

  1. Lettera D: ”La responsabilità è esclusa se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento      vincolante.”

Il produttore si libera dimostrando il c.d. Factum principi, cioè dimostrando che il difetto deriva da necessità dell’osservanza di norme o regolamenti imperativi dell’autorità.

  1. Lettera E: ”la responsabilità è esclusa se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso.”

E’ il caso del c.d. Rischio di sviluppo.

  1. Lettera F: ”La responsabilità è esclusa nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.”

Riguarda l’esonero da responsabilità del fornitore di un componente del prodotto difettoso o di una materia prima. E’ il c.d. Sistema produttivo integrato.

In tutti questi casi il produttore può escludere la propria responsabilità.

Se però una di queste prove non viene fornita dal produttore e il consumatore provoca il danno, il produttore deve risarcibile il danno.

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