In quanto multiplo o sottomultiplo di una unità valutarie il denaro si presenta come un’entità numerica astratta o formale che corrisponde a una semplice frazione dell’intera massa monetaria. In quanto entità astratta o formale l’unità valutaria è fissata per legge. Anche la parità di cambio può essere mutata con provvedimento legale. Il potere di acquisto della quantità di moneta che corrisponde all’unità valutaria ossia i beni che si possono comprare con una corrispondente somma di denaro, è soggetto per comune esperienza alle oscillazioni di valore provocate dalla congiuntura economica.
Nel comune linguaggio si usa parlare di svalutazione per descrivere quegli aspetti delle crisi inflattive che provocano una perdita del potere di acquisto della moneta e danno luogo alla ricerca di una qualche soluzione giuridica. Inoltre con i vocaboli “svalutazione e rivalutazione” si fa riferimento al mutamento legale della parità di cambio con le altre monete; con i vocaboli “deprezzamento e apprezzamento”, alla caduta o al rafforzamento del potere d’acquisto delle merci.
Il principio generale cui si ispira il nostro ordinamento è noto come principio nominale: il debito pecuniario si estingue secondo la sua misura nominale all’atto della nascita dell’obbligo e non secondo il suo potere di scambio effettivo nel momento del pagamento. Il rischio della perdita del potere d’acquisto della moneta e delle alterazioni dell’unità legale di misura tra il tempo della nascita del debito e il tempo del pagamento è a carico del creditore, il quale non può rifiutarsi di ricevere una quantità di moneta che abbia corso legale nello stato e che corrisponda al valore di importo nominale del debito pecuniario.
Il codice regola pure l’ipotesi in cui la somma dovuta era determinata in una somma non avente più corso legale al tempo del pagamento. In tale caso il pagamento deve farsi in moneta che abbia corso legale nello e sempre nel rispetto del principio nominalistico. L’altro principio generale consiste nella facoltà del debitore di liberarsi con un numero qualsiasi di pezzi monetari di qualsivoglia specie, purchè vi sia corrispondenza con il multiplo o sottomultiplo dell’unità legale di misura valutaria.
Nel nostro ordinamento le disposizioni fondamentali sui debiti di valuta sono previste da alcuni enunciati testuali che esprimono una scelta politica di carattere generale, a sua volta subordinata ai principi derivanti da leggi speciali, tra cui assumono un rilievo particolare i provvedimenti, tipici della legislazione valutaria, sui pagamenti da farsi fuori dal territorio dello Stato (1281).
Prevalente è stata l’affermazione di una derogabilità del principio nominalistico: da intendersi che il rischio da svalutazione ha trovato spesso una distribuzione diversa da quella legale per il tramite delle apposite previsioni contrattuali di salvaguardia del potere di acquisto (clausole monetarie).