Il nuncio

Dalla figura di rappresentante va distinta quella del nuncio o mero messaggero, il quale non emette una propria dichiarazione di volontà ma si limita a trasmettere, a riferire ad una parte la volontà dell’altra, svolgendo, pertanto, una funzione analoga a quella di una lettera o di un telegramma. Il nuncio, pertanto, non è parte del contratto non è semplicemente il tramite attraverso il quale l’atto di volontà di una parte viene portato a conoscenza dell’altra. L’atto del nuncio allora può essere qualificato come atto comunicativo.

Il soggetto che si avvale del nuncio, rispetto ai terzi, sopporta il rischio della divergenza tra il contenuto della volontà a lui affidata e il contenuto della volontà realmente comunicata. Ciò trova conferma non soltanto nella regola dettata in tema di errore nella trasmissione della dichiarazione di volontà ma più in generale nel principio di autoresponsabilità.

Oggetto della rappresentanza

Di regola tutti i negozi si prestano ad essere oggetto di rappresentanza.

A questa regola si sottraggono i negozi personalissimi quali, ad esempio, il testamento (e di conseguenza la revoca dello stesso) e in genere i negozi familiari.

Invero, per il matrimonio è prevista eccezionalmente la possibilità di una celebrazione per procura, ma in realtà il procuratore non è nient’altro che un nuncio, un messaggero in quanto si limita a trasmettere il consenso al matrimonio.

Il rappresentante può anche limitarsi a ricevere atti o prestazioni in nome delle rappresentato, in questo caso si parla di rappresentanza passiva.

Il rappresentante volontario o legale può avere anche la rappresentanza sostanziale nel processo cioè il potere di agire o di essere convenuto il nome della rappresentato.

Questa rappresentanza è indicata come sostanziale per distinguerla da quella processuale, quale potere del difensore di rappresentare la parte in giudizio.

La rappresentanza processuale è una rappresentanza tecnica che può essere esercitata esclusivamente dall’avvocato iscritto nell’albo professionale ed ha per oggetto gli atti del processo.

Si discute in dottrina se la rappresentanza processuale possa ricondursi alla generale figura di rappresentanza.

La soluzione negativa muove principalmente dal rilievo che l’avvocato non sostituisce la parte, in quanto, compie atti che il rappresentante non è di massima autorizzato a compiere direttamente.

In realtà anche se di massima la parte non può compiere o ricevere direttamente gli atti del processo, si tratta pur sempre di atti che l’avvocato compie in nome della parte e i suoi effetti sono imputati a quest’ultima secondo il principio fondamentale della rappresentanza.

Infine, la rappresentanza processuale non deve essere confusa con la legittimazione processuale, quale competenza del soggetto ad esercitare o ad essere destinatario di una data azione.

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