Il fatto:

E’ un comportamento umano che cagiona un danno ad un altro soggetto.

Questa condotta può essere di due tipi:

l attiva

l omissiva: mancato compimento di quell’azione che avrebbe potuto evitare il danno.

Da un punto di vista naturalistico, l’omissione è un nulla per cui non si può collegare a ogni omissione una responsabilità civile: occorre che l’inerzia sia stata tenuta in presenza di un obbligo giuridico d’agire. Questo dovere può derivare o dalla legge o da un contratto.

Il danno ingiusto:

Viene chiamato anche requisito dell’antigiuridicità. Ma quando un danno è ingiusto?

Evoluzione dottrina/giurisprudenza è costante.

E’ ingiusto quando lede un interesse altrui meritevole di protezione da parte dell’ordinamento giuridico. Es.se sono proprietario di un terreno edificabile ed edifico una casa, può accadere che tolga la vista panoramica al mio vicino: ho leso un interesse ma non ho causa un danno ingiusto perché l’interesse in questa fattispecie non è protetto.

Se invece realizzo illegittimamente la casa: l’autore della costruzione compie un illecito e l’art.872 espressamente attribuisce il diritto di ottenere il risarcimento del danno per il vicino a cui è stata tolta la vista.

Anche il requisito dell’antigiuridicità è una clausola generale; solo in limitati casi la legge stabilisce quando c’è un danno ingiusto.

E’ quindi una valutazione rimessa caso per caso al giudice che valuta se l’interesse leso è meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Ci sono però casi di tipizzazione giurisprudenziale:

  • Quando è stato leso un diritto della personalità (salute, integrità psicofisica, onore…).
  • Quando è stato leso un diritto reale.

Per decenni la giurisprudenza si era fermata a questi due punti: quindi non era danno ingiusto la lesione di un diritto/interesse diverso da questi.

Negli ultimi anni c’è una evoluzione giurisprudenziale che ha la tendenza di allargare sempre più l’area del danno ingiusto.

Un primo passo è stato nel caso di lesione di un diritto relativo e in particolare un diritto di credito.

Normalmente deriva da un rapporto obbligatorio: se il debitore è inadempiente o esegue male, si rimane nell’ambito della responsabilità contrattuale.

I casi, sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, sono quelli in cui i diritti sono lesi da un terzo estraneo al rapporto. Es.coniuge e figli sono titolari del diritto al mantenimento. Se muore in un incidente chi dava il mantenimento, viene leso il diritto di credito.

Già a partire anni’70 la giurisprudenza ha cominciato a ritenere in linea di principio risarcibile la lesione di un credito da parte di un terzo.

Il caso che ha inaugurato questo orientamento è il caso Meroni: era un calciatore del Torino rimasto ucciso in un incidente stradale, si discuteva se spettasse il risarcimento al Torino Calcio. In questa ipotesila Cassazioneaveva negato il risarcimento ma aveva affermato che astrattamente era risarcibile la lesione del diritto di credito.

Oggi è un orientamento pacifico. Il caso in cui avviene più frequentemente è il danno del datore di lavoro per infortunio dipendente in un sinistro stradale causato per colpa di un terzo.

Un altro caso è quello del concorso del terzo nell’inadempimento del debitore.

E’ pacifico che sussiste responsabilità extracontrattuale in capo al terzo che abbia istigato il debitore a non adempiere o quando il terzo si è reso partecipe dell’inadempimento. Es.Tizio e Caio stipulano un contratto preliminare di vendita di un immobile. Tizio vende però a Sempronio. Sussiste inadempimento di Tizio, ma se Sempronio lo ha fatto sapendo che vi era il preesistente contratto preliminare di vendita di un immobile, si rende complice dell’inadempimento. Dovrà rispondere in concorso con Tizio dei danni subiti da Caio.

Un altro caso di concorso è quello della doppia alienazione immobiliare.

Tizio vende prima a Caio e poi a Sempronio che trascrive per primo. Può darsi che colui che ha prevalso sapesse delle precedente alienazione.

Altra serie di casi su cui si è a lungo discusso è quella in cui sia stato leso non un diritto ma una situazione di fatto che appaia meritevole di protezione. Caso emblematico è quello della famiglia di fatto. Es.incidente stradale viene uccisa persona che manteneva il convivente more uxorio. Questo può ottenere il risarcimento.

Per decenni la giurisprudenza lo ha negato: siccome non c’è diritto di mantenimento tra conviventi, allora non può esserci diritto di risarcimento.

Metà anni’90 la Cassazione ha iniziato a cambiare orientamento: nel ’94 hastabilito che la formula ampia dell’art.2043 consente di comprendere anche i rapporti parafamiliari.

Oggi nessuno dubita più di questo orientamento: innanzitutto risarcimento danno non patrimoniale (biologico, morale). Più complicato il danno patrimoniale: è risarcibile? Le attribuzioni patrimoniali che un convivente fa all’altro sono adempimenti di un’obbligazione naturale. Si tende a dire che il convivente di fato mantenuto non aveva nessun diritto di mantenimento così non può nemmeno avere un diritto nei confronti del terzo.

E’ un’opinione diffusa, mala Cassazionesta cambiando orientamento: in linea di principio non esclude il risarcimento, lo ammette a condizione che il convivente superstite fornisca una serie di prove: esistenza e durata della convivenza di vita e di affetti (=di fatto situazione simile a famiglia); il convivente deve dimostrare con ragionevole precisione il contributo patrimoniale stabilmente apportato all’altro.

Poi ci sono altre situazioni di fatto che rilevano: è ammesso risarcimento in favore di chi subisce una lesione del proprio possesso o di detenzione qualificata (=conduttore).

Caso immissioni: non sono lecite quando superano la normale tollerabilità. Può essere lamentato anche un danno alla salute di cui può essere chiesto il risarcimento.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento