Cominciando dalla prima linea di soluzione, l’idea di una possibile reductio ad unum della responsabilità di diritto civile è tanto ricorrente in dottrina quanto inconsistente.

In particolare, alla base di essa si annida da un lato l’identificazione della responsabilità aquiliana con la responsabilità per colpa, dall’altro l’idea che pure la responsabilità per inadempimento sia una responsabilità per colpa.

Tesi smentite dalla disciplina rispettivamente contenuta nel Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo IX (Dei fatti illeciti), e nel 1218 (Responsabilità del debitore).

{Già Luigi Mengoni affermava che una responsabilità contrattuale concepita in termini paralleli alla responsabilità extracontrattuale, vale a dire come responsabilità fondata su un illecito soggettivo, sia costruzione apertamente contraddetta dal principio positivo degli artt. 1218-1256.

Nell’ultimo decennio del secolo scorso questa prospettazione è affiorata anche nella dottrina francese: fu in primo luogo Denis Tallon ad affermare che è fuorviante parlare di colpa in materia contrattuale.

Nella stessa direzione, ancora oltre è andato Philippe Rémy, il quale ha dissolto la dicotomia responsabilità contrattuale – responsabilità extracontrattuale eliminando la prima come falsa categoria.

Il risarcimento del danno da inadempimento non sarebbe infatti una vera responsabilità, ma una esecuzione per equivalente od un pagamento forzato.

In effetti, a stare alla lettera del Code, mentre il 1283 parla di obbligazione di riparazione, la disciplina dell’inadempimento fa parola di dommages et intérêts.

Philippe Rémy rileva che il 1147 del Code prevede la condanna del debitore ai dommages et intérêts a causa dell’inadempimento, non del danno cagionato al creditore con la propria condotta colposa.

Si potrebbe obiettare che se la causa è l’inadempimento, la conseguenza è pur sempre il mancato soddisfacimento del creditore ed il danno che ne consegue, onde su di esso è commisurata la sanzione per il debitore, salvo prender nota di parametri diversi rispetto a quelli della responsabilità aquiliana: questione che però appartiene a profili di specie all’interno del medesimo genere “responsabilità”.

Quel che rileva in questa sede è la perfetta assonanza con l’idea espressa in queste pagine, che Rémy dice classica ed originaria del Code, secondo cui è il contratto stesso la causa del debito di danni ed interessi, e perciò la colpa non può giocare alcun ruolo fondativo di tale obbligazione.

Se però questo per il diritto francese può significare una totale diversità tra responsabilità aquiliana e risarcimento contrattuale, non è così per il diritto italiano.

Il nostro codice, analogamente al BGB, ha disciplinato il risarcimento del danno nella parte generale delle obbligazioni, e ad esso fa espresso rinvio quando disciplina la responsabilità aquiliana.

Nella disciplina dell’una e dell’altra parla di responsabilità, e chiama risarcimento del danno l’obbligazione in cui questa consiste sia che si tratti di inadempimento sia che ricorra un fatto illecito.

Ferma dunque la differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, non reputiamo che per l’ordinamento italiano questo debba significare che allora quella da inadempimento, e più in generale da violazione di obblighi, non sia responsabilità}.

Il primo [cioè il Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo IX (Dei fatti illeciti)], per dottrina ormai unanime, include anche fattispecie di responsabilità oggettiva; il 1218 (Responsabilità del debitore) evoca la colpa solo come criterio di imputazione (della causa) dell’impossibilità.

La colpa dunque non è criterio di imputazione della responsabilità contrattuale ma criterio di esclusione della rilevanza dell’impossibilità come limite oltre il quale si esclude la responsabilità, e prima ancora come causa di estinzione dell’obbligazione (1256: Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea).

Nelle cosiddette obbligazioni di comportamento la colpa come mancanza di diligenza, lungi dall’essere criterio di imputazione della responsabilità (come dice invece Pietro Trimarchi), integra di per sé l’inadempimento, che, sempre secondo il 1218, è fondamento unico ed unitario della responsabilità.

Anche in questo caso, diversamente da quanto accade nella responsabilità aquiliana, la colpa non funge da criterio di imputazione del fatto, essa è tutt’uno con quest’ultimo, che qualifica come inadempimento, con riguardo al quale la stessa colpa esclude in radice la prova dell’impossibilità.

Il risultato difforme da quello dovuto – che nelle cosiddette obbligazioni di diligenza è costituito dal comportamento diligente – è per ciò stesso fonte di responsabilità per il debitore.

{Per Adolfo di Majo non è nemmeno logicamente prospettabile la tesi secondo cui la responsabilità di colui a cui carico già sussiste una precisa obbligazione e/o vincolo contrattuale abbia il medesimo fondamento (e natura) della responsabilità in cui incorre colui che, pur non essendo legato da alcun rapporto con altri, provochi comunque un danno ingiusto all’altrui sfera giuridica.

Ma Gian Pietro Chironi nella dottrina relativa al Codice civile del 1865 identifica il fondamento unitario di ambedue le responsabilità nella colpa come mancanza di diligenza}.

Del tutto conformi in questo senso sono ora i Principi di diritto europeo dei contratti ed i Principi Unidroit, che non fanno alcun riferimento alla colpa come elemento costitutivo della responsabilità del debitore, bensì all’impedimento non imputabile od alla forza maggiore come causa di esonero dalla responsabilità.

La tesi di una responsabilità di diritto civile configurabile secondo un modello unitario potrebbe essere accreditata in corollario dell’idea che il principio alterum non laedere sia matrice di una serie di doveri di rispetto che il diritto soggettivo proietta da sé trasformandosi in parametro di condotta per ogni soggetto altro dal titolare.

È la teoria di Carnelutti, il quale nel negare che l’alterum non laedere sia in sé un dovere, lo definì sintesi di tutti i doveri specifici imposti a ciascuno verso gli altri.

Da questo assunto l’illustre autore ricava appunto l’identità di natura delle due responsabilità, contrattuale ed aquiliana, accomunate dal conseguire come sanzione dalla violazione di doveri di comportamento.

{Anche Luigi Mengoni accoglie la parafrasi carneluttiana dell’alterum non laedere, ma diversamente da Carnelutti tiene la differenza tra responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana, attestandola sul piano della distinzione tra doveri relativi e doveri assoluti, o meglio tra obblighi e doveri in senso stretto.

Come abbiamo visto a proposito dei doveri del traffico (Verkehrspflichten), essi non possono essere considerati obblighi proprio perché difettano della determinatezza dei soggetti tra i quali corrono, la quale invece è caratteristica degli obblighi.

Si tratta di meri doveri.

Ma, come doveri, essi non sono altro che la concretizzazione, in relazione all’attività ed alla situazione in cui quest’ultima è svolta, del dovere di diligenza}.

Sul piano della teoria generale si può notare che alla definizione di alterum non laedere proposta da Carnelutti soggiace l’intuizione che questo non è una regola, bensì un principio.

Solo che i princìpi si collocano su un piano più generale rispetto alle regole: dunque non è lecito utilizzarli come se fossero regole.

{Ci hanno reso consapevoli di ciò Ronald Myles Dworkin ed Angelo Falzea}.

Anche da questo punto di vista la tentata riduzione ad unità della responsabilità di diritto civile risulta viziata sul piano teorico.

Una simile concezione collima con l’idea di un diritto soggettivo double face, il cui contenuto appare costituito sotto il profilo positivo dai poteri attribuiti al suo titolare e sotto il profilo negativo da una serie indeterminata di doveri di rispetto imposti a tutti gli altri consociati.

{Adolfo di Majo parla di “cosiddetti doveri generici del neminem laedere, dirimpettai dei diritti assoluti”}.

Essa però risulta anzitutto estranea al dato normativo-legislativo nel quale, per andare al diritto soggettivo per eccellenza, la proprietà, il contenuto del diritto è disegnato con esclusivo riferimento ai poteri del titolare, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico (832: Contenuto del diritto), ma stabiliti nei confronti del proprietario, non dei terzi.

Ne deriva che la violazione del diritto che dà àdito a responsabilità civile può configurarsi esclusivamente come aggressione ai poteri del suo titolare (e soltanto a quelli attinenti al godimento, mentre altra è la disciplina della violazione del diritto sotto il profilo del potere di disposizione), risultando arbitraria la mediazione rappresentata dalla violazione di doveri: entia non sunt multiplicanda sine necessitate.

Solo quando tali doveri entrano necessariamente nella struttura del diritto, quest’ultimo si configura come vera e propria pretesa alla quale corrisponde allora un obbligo in senso proprio.

Ciò si verifica nei diritti di obbligazione, nei quali l’adempimento di un obbligo specifico è il tramite necessario della realizzazione dell’interesse tutelato e, reciprocamente, l’esercizio del diritto è volto ad ottenere l’adempimento dell’obbligo.

La diversa struttura del rapporto fa sì che altro sia il regime di responsabilità: la sanzione per la violazione di obblighi è responsabilità contrattuale.

Questi ultimi consistono o nell’obbligo di prestazione come consuetamente accade quando ricorre un rapporto obbligatorio, o in un obbligo di protezione secondo che esso soddisfi l’interesse creditorio tradizionale od un interesse di tutela della sfera giuridica di ciascuna delle parti di una relazione giuridicamente rilevante (normalmente del creditore e del debitore di un rapporto obbligatorio di prestazione).

 

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