All’atto del pagamento nascono a vantaggio del debitore e a carico del creditore due diritti e due obblighi di carattere residuale. Il primo diritto che la legge espressamente riconosce al debitore di somme di denaro è costituito dal diritto alla quietanza, ossia al rilascio di quel particolare documento che il creditore è tenuto a rilasciare nel momento in cui riceva il pagamento e che include una dichiarazione probatoria del creditore stesso in merito al pagamento ricevuto.
Non è imposta la restituzione del titolo che attesta la nascita del credito, ma il creditore, che trattenga il documento presso di sé, deve annotarvi il pagamento a richiesta del debitore (1199). Il diritto alla quietanza è temporalmente contestuale al pagamento. Il debitore legittimamente rifiuta il pagamento se il creditore non si accinge a rilasciargli la quietanza.
Soltanto nei casi limite un tale rifiuto può essere valutato alla stregua della correttezza (1175): si fa l’esempio di un pagamento talmente inferiore al dovuto che sarebbe assurdo pretendere la quietanza. Il rilascio della quietanza è legato, oltre che al pagamento, alla richiesta e all’anticipazione delle spese al creditore: l’obbligo di rilasciare quietanza è testualmente subordinato a tali presupposti (1199 comma 1).
In sé considerata la quietanza ha un contenuto chiaro e ben delimitato. Il creditore ha soltanto l’obbligo di dichiarare per iscritto al debitore di aver ricevuto una determinata prestazione. Una tale dichiarazione ricognitiva unilaterale e ricettizia si riferisce a un fatto che è sfavorevole al creditore e favorevole al debitore: si tratta di una confessione stragiudiziale; ma vi è chi propende per la configurazione di un autonomo mezzo di prova.
La natura confessoria della quietanza impedisce di contestare il pagamento con prova testimoniale: la confessione difatti viene meno soltanto se si provi l’errore o la violenza. La natura confessoria della quietanza comporta che alla stessa si applichino le norme in materia di capacità di confessare sia le norme relative ai diritti di cui si venga comunque a disporre per effetto della quietanza.
La natura e il contenuto della quietanza escludono qualsiasi possibilitĂ di confusione con le dichiarazioni liberatorie ulteriori eventualmente ricomprese nel documento rilasciato al debitore. Tali dichiarazioni non sono oggetto di un diritto attribuito per legge al debitore. Inoltre, sono dichiarazioni che non si riferiscono a fatti ma a diritti o alla loro estinzione.
In particolare le dichiarazioni “a saldo” comportano valutazioni di natura giuridica che: o non possono avere l’efficacia probatoria piena di una confessione stragiudiziale (1988); ovvero presuppongono che colui che intenda avvalersene fornisca la prova di un preciso intento di estinguere l’obbligazione con atti che restano distinti rispetto alla confessione.
La giurisprudenza è ormai costante nell’escludere che un documento scritto dal contenuto complesso o comunque liberatorio comporti l’estinzione di qualsiasi altra pretesa del creditore. Il riferimento alla transazione, in passato, è stato compiuto non di rado nella ,materia dei rapporti di lavoro subordinato. Si tenga presente comunque che dovrebbe in tal caso richiedersi la prova scritta della clausola liberatoria.
Al pagamento è connesso anche un altro diritto del debitore: il diritto alla liberazione dalle garanzie. Come nel caso della quietanza, un tale diritto è contestuale al pagamento, sebbene la legge dia la sensazione che l’obbligo del creditore, di consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la responsabilità (1200), sia successivo al pagamento.
Il debitore non può pretendere che il consenso alla cancellazione dell’ipoteca sia espresso prima del pagamento o di un distinto atto con effetto liberatorio; ma si aggiunge che ben si può subordinare il pagamento al contestuale consenso del creditore alla liberazione dalle garanzie. Il creditore ipotecario soddisfatto non può essere considerato inadempiente, se il debitore non offra, pure contestualmente, le spese necessarie per la cancellazione dell’ipoteca.