Il 124 Cod. cons. dichiara nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità.

È chiaro che una clausola di esonero inserita nel contratto tra il produttore ed il primo intermediario non avrebbe efficacia nei confronti del soggetto danneggiato, acquirente o no del prodotto.

La nullità prevista va allora riferita ai casi di contrattazione diretta tra il produttore ed il consumatore, con una deroga in peius, nei confronti del produttore, alla norma del 1229, che esclude l’esonero da responsabilità per dolo o colpa grave.

La norma va altresì riferita alle ipotesi in cui il produttore faccia assumere alla sua controparte, distributrice del prodotto, l’obbligazione di prevedere nel contratto di vendita al consumatore una clausola di esonero o di limitazione della responsabilità del produttore e tale clausola sia effettivamente inserita nel contratto col consumatore.

Ma il 124 ha un’ulteriore portata normativa: esso rende nulla qualsiasi limitazione od esclusione della responsabilità solo nei confronti del danneggiato.

Messo in relazione col 121.2, che prevede il regresso di colui che ha risarcito il danno contro gli altri obbligati in solido, il 124 consente di ritenere di per sé non invalidi, in quanto non nei confronti del danneggiato, patti che limitino od escludano la responsabilità nei rapporti interni.

Essi saranno assoggettati alla disciplina ordinaria ed in particolare alla regola del 1229, salva la specifica approvazione per iscritto della clausola di esonero quando essa sia contenuta in condizioni generali di contratto, nei limiti in cui possa ancora ritenersi vigente il 1341.2 [In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria].

 

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