La proposta e l’accettazione sono di regola atti recettizi.

Un atto si dice recettizio quando per la sua efficacia è necessario che esso sia portato a conoscenza del destinatario.

La recettizietà ha la sua ratio o nella funzione partecipativa dell’atto o può rispondere ad un’esigenza di tutela del destinatario.

Come già detto la proposta e l’accettazione sono atti unilaterali recettizi ma la comunicazione di tali atti non è sempre presupposto necessario per la loro efficacia. Infatti, la legge prevede in determinati casi l’inizio della esecuzione della prestazione vale a perfezionare la conclusione del contratto. In questi casi l’accettazione produce il suo effetto a prescindere dalla conoscenza di essa da parte del proponente e a prescindere anche dalla comunicazione nell’atto. L’oblato è tenuto a dare comunicazione dell’avvenuta accettazione, ma il ritardo non incide sulla conclusione del contratto comportando solo l’obbligo del risarcimento del danno.

Occorre precisare inoltre che la recettizietà degli atti non ha un autonomo rilievo quando i contraenti sono presenti o si avvalgono di mezzi comunicativi a percezione diretta, come il telefono.

La rilevanza di uno specifico onere del dichiarante di portare il proprio atto a conoscenza del destinatario si pone piuttosto nella cosiddetta Contrattazione tra assenti cioè tra persone che si trovano in luoghi diversi e che si avvalgono di mezzi mediati di comunicazione.

Le teorie che si fronteggiano sono due:

a) Quella della cognizione cioè quella dell’effettiva conoscenza del destinatario

b) Quella della spedizione cioè quella della semplice comunicazione del lato.

La soluzione adottata dalla nostra legge è quella della ricezione: cioè ai fini dell’efficacia dell’atto è necessaria sufficiente che esso sia stato ricevuto dal destinatario e cioè che sia pervenuto al suo indirizzo. Tuttavia, la legge tempera questa regola consentendo al destinatario la prova di essere stato, senza sua colpa, dell’impossibilità di prendere conoscenza dell’atto pervenuto suo indirizzo. Per impossibilità senza colpa si intende un impedimento estraneo alla sfera di controllo da parte del destinatario.

Di conseguenza l’efficacia dell’atto non è subordinata all’evento psichico della conoscenza, la legge non pone una presunzione di conoscenza bensì una presunzione di conoscibilità dell’atto (si tratta in particolare di una presunzione iuis tantum di conoscenza cioè che ammette la prova contraria).

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