Si verifica mancanza della volontà matrimoniale quando uno dei nubenti manifesta una volontà che in effetti non ha. →discordanza tra la manifestazione estrinseca e la volontà interna del nubente.

La discordanza non è voluta:

se il nubente è incapace a prestare un valido consenso → can. 1095
se è costretto a manifestarla per l’altrui violenza fisica → can. 125
se il matrimonio è contratto con ignoranza o errore circa l’identità del negozio, delle sue proprietà essenziali e dell’identità dell’altro nubente → cann. 1096, 1097, 1099

La discordanza è voluta nei casi di simulazione, totale e parziale, e di iocus.

Il matrimonio è comunque invalido.

Incapacità di intendere e incapacità di volere

Nihil volitum nisi praecognitum → per decidere bisogna conoscere.

Il nubente, per esprimere un valido consenso, deve avere capacità di intendere e di volere; se questa manca viene meno anche il consenso manifestato.

In tre casi si ha incapacità:
mancanza di un sufficiente uso di ragione → matrimonium in fieri
grave difetto di discrezione di giudizio circa diritti e doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente → matrimonium in fieri
incapacità di natura psichica di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio → matrimonium in facto esse.

Insufficienza dell’uso di ragione

L’usus rationis deve essere solo sufficiente ai fini della validità del matrimonio e, nel caso in cui mancasse, non ha rilievo la causa di questa insufficienza.

Perché sussista l’incapacità di prestare valido consenso, occorre che nel nubente non sia presente nemmeno quel minimo di facoltà razionali in grado di portarlo ad un elementare apprezzamento del patto nuziale.

Il soggetto può essere afflitto da:
psicosi (malattia mentale in senso stretto, come schizofrenia, affezioni maniaco-depressive, epilessia);
turbamenti della psiche anche reversibili, ma in grado di escludere la capacità di contrarre matrimonio all’atto della celebrazione (ossessioni, nevrosi temporanee, psicopatie, intossicazioni da alcol o stupefacenti, ipnosi);
concitazioni o ansietà momentanee, provocate da stati di necessità o di pericolo tali da influire sul soggetto come cause cui resistere non potuit.

Nel dubbio si applica il favor matrimonii.

Se si prova che l’infermità è anche antecedente al matrimonio, la presunzione si rovescia a favore della nullità del coniugio, a meno che non si dimostri che le nozze sono state celebrate in un lucido intervallo.

Grave difetto di discretio iudicii

Secondo San Tommaso, dottrina più antica, si ha mancanza di discretio iudicii quando il soggetto è dotato di usus rationis, ma è affitto da un’anomalia psichica tale da non fargli comprendere solo i diritti e gli obblighi essenziali del matrimonio → dementia, la psiche è colpita solo in parte.

Attualmente la discretio iudicii è legata al concetto di substantia matrimonii, ovvero i diritti e gli obblighi essenziali del matrimonio.

Quando si parla di insufficienza di usus rationis ci si riferisce a una situazione di incapacità a comprendere in astratto il matrimonio nelle sue linee essenziali, quando si parla invece di difetto di discretio iudicii si afferma l’incapacità di formulare un giudizio pratico sui doveri matrimoniali e valutarne concretamente gli effetti, la possibilità e la convenienza di impegnarvisi.

Gli effetti della mancanza di discretio iudicii si notano dei due momenti di formazione del consenso:
nel momento intellettivo il soggetto non è in grado di valutare concretamente e praticamente i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio;
nel momento volitivo il soggetto non è in grado di determinare liberamente se assumere o no i diritti e i doveri

Altre ipotesi di difetto di discretio iudicii sono l’immaturità, il narcisismo, il mammismo.

Incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio

Il soggetto comprende gli obblighi essenziali del matrimonio, ma non è in grado di adempierli e assumerli. Attinge per lo più alla sfera affettivo-sessuale: ninfomani e satiri sono incapaci di osservare l’obbligo di fedeltà, omosessuali, masochisti e sadici non sono capaci di condurre una regolare vita coniugale.

Le deviazioni, le perversioni sessuali, disturbi di natura psichica o caratteriale (psicopatia, isteria, paranoia) rendono il nubente impossibilitato ad adempiere agli obblighi e a creare il consortium omnis vitae.

 

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