Un’ultima importante relazione interorganica è costituita dal controllo, che nel linguaggio comune indica un’attività di verifica, esame e revisione dell’operato altrui, ma che nel diritto amministrativo costituisce un’autonoma funzione svolta da particolare organi.

Consiste in un esame da parte in genere di un apposito organo, di atti e attività imputabili ad un altro organo controllato.

Un’attività di controllo in ogni caso viene svolta nell’ambito delle relazioni di sovraordinazione sottordinazione: l’organo gerarchicamente superiore controlla l’attività del subordinato.

Il controllo, che è sempre doveroso, accessorio rispetto ad una attività principale e svolto nelle forme previste dalla legge si conclude con la formulazione di un giudizio, positivo o negativo, alla base del quale viene adottata una misura.

Il controllo può anche essere esercitato da organi di un ente nei confronti di organi di un altro ente, e si distingue in tal senso tra controlli interni o esterni ( di norma esempio di controllo interno è quello ispettivo).

Il controllo sugli organi degli enti territoriali è riservato allo Stato in quanto espressione di un potere politico di sovranità dello Stato, ed è previsto per quanto riguarda le regioni, dall’art. 126 Cost. e dagli artt. 141 e ss. del tuel. In ordine agli enti territoriali diversi dalla regione.

Il controllo può essere condotto alla luce dei criteri di volta in volta differenti ,es. conformità alle norme, efficienza, efficacia ed avere oggetti assai diversi tra di loro: organi, atti normativi, atti amministrativi, contratti di diritto privato ecc.

Le misure che possono essere adottate a seguito del giudizio che costituisce la prima fase del controllo sono di vario tipo: repressive (es. annullamento dell’atto), impeditive ed sostitutive( es. controllo sostitutivo).

Nel controllo sugli organi la misura è la sostituzione all’organo ordinario, nel compimento di alcuni atti. In altri casi la misura è lo scioglimento dell’organo collegiale. Ancora diversa la misura che consiste nell’applicazione di sanzioni ai componenti l’organo.

Nell’ambito dei controlli sugli atti, infine, si distingue tra controlli preventivi( rispetto alla produzione degli effetti degli atti), e successivi, i quali si svolgono quando l’atto ha già prodotto i suoi effetti.

Esempi di controlli preventivi erano quelli esercitati nei confronti degli atti delle regioni e degli enti locali. In una via di mezzo tra controlli preventivi e controlli successivi si collocano i controlli mediante riesame.

La recente l. cost. 3/01 di riforma del titolo V della Cost. non elenca i controlli nel loro complesso tra le materie riservate allo Stato o alla potestà legislativa concorrente.

 

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