L’amministrazione conclude il procedimento emanando una decisione, che si identifica nel provvedimento amministrativo.

La fase decisoria può essere costituita da una serie di atti, da un atto proveniente da un unico organo, da un fatto, ovvero da un accordo.

Allorché la fase decisoria consista nell’emanazione di atti (monocratici) o deliberazioni (collegiali) preliminari determinativi del contenuto del provvedimento finale, si assiste all’adozione, da parte di un organo, di un atto che, per produrre effetti, deve essere esternato ad opera di un altro organo.

L’atto del primo organo è quindi determinativo del contenuto del provvedimento finale, ma non costitutivo degli effetti.

Un altro modello è quello della decisione su proposta, atto di impulso procedimentale, necessario perché il provvedimento finale possa essere emanato e indicativo del contenuto dello stesso. L’organo, spesso collegiale, al quale la proposta è rivolta ha sempre il potere di rifiutare l’adozione dell’atto finale, ma non puo’ modificare il contenuto della proposta.

In dottrina viene poi ricordato il modello dell’atto complesso, in cui le manifestazioni di volontà tutte attinenti alla fase decisoria e convergenti verso un unico fine, si fondono in un medesimo atto.

L’interdipendenza tra le parti dell’atto complesso comporta che sia sufficiente l’illegittimità di una di esse per determinarne l’annullabilità. L’atto complesso in senso proprio comprende gli accordi tra le amministrazioni. Simili a quello appena descritto sono i modelli del concerto e dell’intesa.

Il concerto è un istituto che si riscontra di norma nelle relazioni tra organi dello stesso ente: l’autorità concertante elabora uno schema di provvedimento e lo trasmette all’autorità concertata, che si trova in posizione di parità rispetto alla prima, fatto salvo il fatto che solo l’autorità concertante ha il potere d’iniziativa. Il consenso dell’autorità concertate condiziona l’emanazione del provvedimento: tale consenso è espresso con atto che, a differenza del modello dell’atto complesso non si fonde con quello dell’amministrazione procedente, che è l’unica ad adottare l’atto finale.

L’intesa viene di norma raggiunta tra enti differenti( ad. Es. tra Stato e regione) ai quali tutti si imputa l’effetto. Analogamente a quanto accade per il concerto, un’amministrazione deve chiedere l’intesa ad altra autorità, il cui consenso condiziona l’atto finale.

Esistono numerosi altri casi in cui la legge dà evidenza a momenti endoprocedimentali che sono intimamente collegati con la decisione finale, influenzandola quanto meno sotto il profilo del dovere di motivazione.

L’art. 11 l. 241/90 prevede che gli accordi che l’amministrazione conclude con i privati siano preceduti da una “determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento”, evidentemente al fine di giustificare l’adozione dell’accordo medesimo. L’art. 10 bis , nel caso di procedimenti ad istanza di parte, impone di comunicare agli istanti i “motivi che ostano all’accoglimento della domanda”; tale comunicazione mira a sollecitare gli istanti medesimi affinché presentino osservazioni, del cui eventuale mancato accoglimento occorre dare ragione della motivazione del provvedimento finale, se di rifiuto.

 

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