Si richiamano alcuni principi del diritto comune in tema di adempimento delle obbligazioni pubbliche e di responsabilità patrimoniale dell’amministrazione.
Talune obbligazioni non hanno ad oggetto una somma di denaro, mentre altre, le più importanti, hanno carattere patrimoniale. Queste ultime sono soggette non solo alla disciplina del diritto comune, ma anche a quella pubblicistica relativa al pagamento di somme di denaro da parte dell’amministrazione. Le disposizioni sulla contabilità pubblica, oltre a porre il principio secondo cui tutte le spese debbono trovare copertura, prevedono un minuzioso procedimento che inizia con la comunicazione agli uffici di ragioneria dell’atto dal quale deriva l’obbligo di pagare una somma di denaro , per la registrazione dell’impegno, e si chiude con il pagamento della somma.
Le più importanti deroghe alle regole civilistiche, che caratterizzano la disciplina delle obbligazioni pubbliche aventi ad oggetto somme di denaro, riguardano il luogo e il tempo dell’adempimento.
Dal punto di vista del luogo dell’adempimento, invero dottrina e giurisprudenza sono divise: secondo una opinione, i pagamenti debbono essere eseguiti secondo le regole civilistiche ( domicilio del creditore al tempo della scadenza), mentre altra e prevalente tesi ritiene che il luogo dell’adempimento sia costituito dalla sede degli uffici di tesoreria.
In ordine al tempo dell’adempimento, ricordando che i crediti producono interessi dal momento in cui essi sono liquidi ed esigibili, va osservato che di recente la giurisprudenza, pur con alcune oscillazioni, ha abbandonato l’indirizzo , in precedenza seguito, secondo cui i debiti diventerebbero liquidi ed esigibili solo a conclusione del procedimento contabile, e quindi al momento dell’emissione del mandato di pagamento. Si è così affermato che l’esaurimento della procedura di erogazione della spesa non condiziona il sorgere degli interessi ( soprattutto per quelli moratori, attivabili a seguito di messa in mora).
La disciplina del procedimento contabile stabilisce ora che i pagamenti avvengano “nel tempo stabilito dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali”: in ogni caso alla scadenza del termine per il pagamento, il credito liquido si deve quindi ritenere senz’altro esigibile. Il dlgs 231/02 stabilisce l’automatica decorrenza degli interessi moratori dal giorno successivo alla data di scadenza , salvo che il debitore non dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Ai sensi di tale decreto( che definisce la misura degli interessi moratori e stabilisce il diritto del creditore di esigere un risarcimento ragionevole per i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo), per transazione commerciale si intende qualunque contratto tra imprese o tra imprese e p.a. che comporti “la consegna di merci o la prestazione di servizi , contro pagamento di un prezzo”.
Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell’ambito di accordi sottoscritti, presso il ministero delle attività produttive , dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione , della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.
Altra regola peculiare applicabile all’amministrazione è quella relativa alla possibilità , riconosciuta in favore dello Stato, ma non del privato, di operare compensazioni tra propri crediti e debiti: in virtù del principio dell’integrità del bilancio( che impone all’amministrazione l’acquisizione delle entrate per il loro ammontare complessivo) , il privato non può infatti operare una compensazione di un proprio debito con un credito vantato nei confronti dello stato.
Si ritiene inapplicabile alla p.a. l’art. 1181 c.c. sicchè il creditore privato non può rifiutare un adempimento parziale della p.a. , il che può avvenire quando in bilancio non sia stanziata una somma sufficiente a pagare l’intero debito.
Un istituto peculiare del diritto pubblico è costituito dal c.d. fermo amministrativo, disciplinato dall’art. 69 l. cont. Stato: “ qualora un’amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo”. L’amministrazione creditrice verso un creditore di altra amministrazione chiede la sospensione provvisoria dei pagamenti dovuti dall’amministrazione debitrice , senza la necessità di utilizzare lo strumento del pignoramento o del sequestro.