Sulla base di quanto detto, le categorie riservate alla giurisdizione ordinaria sono abbastanza ridotte, ma tuttavia significative. In primis al giudice ordinario spetta la competenza a conoscere la tutela dei diritti rispetto a atti amministrativi affetti da nullità. In questi casi dinanzi a questo giudice si esercita l’ azione dichiarativa di nullità come azione di mero accertamento e l’ azione di condanna al risarcimento del danno eventualmente prodotto dall’ esecuzione dell’ atto nullo, nonché la condanna ad uno specifico facere, come la rimozione degli effetti prodotti se rimovibili.
Esempio: in caso di espropriazione per pubblica utilità, nulla per carenza di potere perché ad es. posta in essere da un’ autorità incompetente la tutela della proprietà resta in capo al giudice ordinario che può dichiarare nullo l’ atto e ordinarne la rimozione degli effetti.
Abbiamo poi altri casi perplessi nei quali spetta al giudice ordinario la tutela dei diritti , tutela che resta in piedi anche a fonte di atti amministrativi lesivi, di fronte a esercizio di poteri vincolati. A tale riguardo si distingue tra le norme intese a tutelare interessi pubblici e quelle intese a tutelare interessi privati. In quest’ultimo caso gli atti relativi pur sempre amministrativi se lesivi di diritti sono sottoposti alla tutela del giudice ordinario.
In questi casi cioè nei quali non si discute la nullità ma l’ illegittimità degli atti in sede giurisdizionale ordinaria vigendo il divieto dell’ art 4 l. cont. Amm. degli atti lesivi non è richiesto l’ annullamento ma la disapplicazione con l’ obbligo al risarcimento dei danni . Poi si ammette in alcuni casi la tutela del giudice ordinario degli atti amministrativi lesivi di diritti di particolare valore come la salute , l’ ambiente ecc. Questi diritti per il ruolo che hanno nel nostro ordinamento non subirebbero mai il cd. effetto di degradazione.
Esempio nel caso di realizzazione di un impianto industriale fortemente inquinante ma tuttavia autorizzato regolarmente dalle autorità gli abitanti dei luoghi vicini potrebbero chiedere al giudice ordinario di chiudere lo stabilimento o di rimuovere le componenti di questo.
Ancora in relazione all’amministrazione pubblica del diritto privato, in quei casi in cui si faccia riferimento a fatti disciplinati dal codice o leggi civili, ecc. insomma tute quelle ipotesi che in linea di massima si ricollegano all’ambito privato, sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario, e anche nell’ambito ad es. del pubblico impiego, in relazione ad es. alle categorie privatizzate.