Agli enti locali sono attribuite funzioni amministrative sulla base dei principi di cui all’art. 118, comma 1° Cost. I principi ispiratori di tale articolo sono, come accennato in precedenza, quelli della sussidiarietà, della differenziazione e dell’adeguatezza.

L’attribuzione di dette funzioni avviene con legge statale o regionale secondo la competenza per materia, mentre l’amministrazione compete in primis ai comuni, salvo che la legge non ne conferisca la titolarità ad altro livello di governo per esigenze di unitarietà della funzione.

A tale proposito assume rilievo il criterio della dimensione degli interessi, in base al quale il legislatore, statale o regionale, attribuisce la titolarità di una funzione, tenendo conto della dimensione locale dell’interesse curato, privilegiando comunque il riferimento locale. Dunque, il riparto dell’amministrazione si fonda sulla dimensione degli interessi nell’ambito delle materie legislativamente individuate.

Veniamo all’analisi dei tre principi che regolano l’attribuzione delle funzioni:

– principio di sussidiarietà secondo cui la dislocazione delle funzioni amministrative tra i vari livelli di governo deve essere guidata dall’imputazione delle funzioni medesime alla struttura più prossima al cittadino utente e, laddove possibile, sempre a livello locale. Solo nel caso in cui la dimensione degli interessi assuma un ambito territoriale più ampio, la dislocazione delle funzioni amministrative può avvenire in capo all’ente di dimensioni più

ampie.

Ad ulteriore specificazione del principio in esame va sottolineato che esso impone al livello di governo superiore di intervenire con la propria azione a supporto del livello di governo inferiore, nell’ambito delle proprie funzioni e compiti, ove l’ente titolare delle funzioni non disponga di forza e capacità, anche economiche, sufficienti; tuttavia, giova rilevare che tale principio non può comportare uno spostamento dell’ordine delle competenze relativamente alla titolarità di poteri amministrativi in senso tecnico. Deve,-in sostanza, essere comunque rispettato il principio di legalità, in virtù del quale ogni, potere amministrativo, deve trovare la sua fonte in una norma.

– principio di differenziazione recentemente introdotto, che impone al legislatore di allocare le funzioni amministrative tenendo conto delle diverse caratteristiche (associative, demografiche, territoriali e strutturali) dei vari enti riceventi;

– principio di adeguatezza, già presente nella nostra legislazione a partire dalle leggi cd. Bassanini (n. 59/97), si pone quale indirizzo politico rivolto al legislatore e tendente alla ristrutturazione del governo locale, in modo da rendere le dimensioni dei vari enti, e conseguentemente la loro capacità di governo, adeguata alle funzioni amministrative loro attribuite, con un assetto organizzativo tale da risultare atto a garantire la buona riuscita dei compiti di amministrazione. In mancanza di tale assetto organizzativo, le funzioni devono essere assegnate all’ente di dimensione superiore.

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