Di norma, stante la rilevanza dell’attività contrattuale per la gestione economica e patrimoniale pubblica, per le pubbliche amministrazioni deve essere utilizzata la forma scritta e non possono essere conclusi, quindi, contratti per facta concludentia.
Non va confuso il divieto di ingerenza giurisdizionale nelle decisioni pubbliche con un obbligo negoziale sussistente in capo all’amministrazione. La controparte privata può chiedere al giudice la sentenza sostitutiva del contratto ex art. 2932 c.c., a seguito della stipulazione da parte dell’amministrazione di un contratto preliminare di compravendita. Allo stesso modo, può essere richiesta una sentenza sostitutiva del contratto societario relativo ad una partnership pubblico-privato, per la quale il socio privato era stato prescelto dall’ente pubblico mediante affidamento diretto.
Anche la pubblica amministrazione è tenuta, in caso di comportamento scorretto, a rispondere a titolo di responsabilità precontrattuale, ai sensi dell’art. 1337 c.c., per cui il privato, non disponendo più di una mera aspettativa di fatto, può convenire in giudizio la pubblica amministrazione contrattante, al fine di chiamarla a rispondere per la lesione del legittimo affidamento derivante dal comportamento scorretto durante le trattative.
Infatti, essendo l’art. 1337 c.c. un principio generale, che informa tutto l’ordinamento giuridico ed a cui deve sottostare anche l’ente pubblico, tutti gli operatori sono tenuti al rispetto dei doveri di correttezza, lealtà e buona fede. Tale impostazione è consolidata per i casi di trattativa privata, molto meno per le ipotesi di procedure di gara formalizzate ad aggiudicazione automatizzata.
Ultimamente è emerso un orientamento giurisprudenziale volto a riconoscere, nel rapporto amministrazione appaltante-impresa concorrente, una figura di ”responsabilità da contatto amministrativo qualificato”, derivante da un inadempimento che si concretizzerebbe, nella fattispecie, nella violazione dell’affidamento del privato, nel corso della procedura ad evidenza pubblica, sulla legittimità di questa e sulla sua positiva conclusione.
Pur essendo la misura risarcitoria limitata, in questi casi, al c.d. interesse negativo, la particolarità è tutta nell’applicazione delle regole della responsabilità contrattuale (artt. 1218 ss. c.c.), al posto di quelle della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.). Si supera, in tal modo, la configurazione in termini eminentemente casistici del risarcimento per perdita di chance, attribuibile quando è riscontrato un danno risarcibile secondo i canoni della responsabilità extracontrattuale.
L’ordinamento ha disposto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti all’applicazione delle norme comunitarie ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa nazionale o regionale.
Il giudice amministrativo viene configurato, quindi, come giudice esclusivo sull’illegittimo svolgimento della intera attività di formazione dei contratti in questione in quanto abbia carattere funzionale, indipendentemente quindi dal carattere formale del soggetto agente e da qualsiasi soglia di valore economico.