Dal momento che l’esercizio del potere non si estrinseca in mere situazioni di godimento , ma sempre in situazioni che producono effetti in capo a terzi , implica in ogni sua manifestazione l’instaurazione di rapporti giuridici con i terzi stessi. E questi terzi portatori di interessi in ordine al singolo esercizio del potere possono trovarsi o in stato di soggezione o di onere. Nel primo caso il soggetto subisce gli effetti dell’esercizio del potere che si producono nella propria sfera giuridica a prescindere dalla propria volontà. ;mentre nella seconda ipotesi, il soggetto che dell’esercizio del potere ha bisogno, per il soddisfacimento del proprio interesse, acquista o un diritto, o una facoltà, o una posizione di vantaggio. Il soggetto, quindi, se vuole soddisfare un proprio diritto deve promuovere l’esercizio del potere, chiedendo all’amministrazione competente di emanare un determinato atto.

In ogni caso in qualunque delle 2 situazioni sopra prospettate si trovi un soggetto terzo, ci troviamo sempre di fronte a quello che viene definito un interesse legittimo. Quando parliamo di interesse, ci riferiamo allo stato di aspirazione o tensione della volontà di un soggetto verso un bene come quello ritenuto idoneo a soddisfare uno stato di bisogno del soggetto stesso. L’esercizio del potere suscita interessi, ovviamente innanzitutto in capo a quei soggetti nella cui sfera giuridica tali effetti sono destinati a prodursi. E questi interessi possono essere di varia natura a seconda ad es. che un soggetto si opponga agli effetti derivanti dall’esercizio del potere, oppure possono tendere all’acquisto di un bene un’utilità, come chi ha bisogno di un’autorizzazione per costruire una casa, ecc.. nel primo caso si parla di interessi oppositivi, nel secondo caso si tratta di interessi pretesivi.

L’esercizio del potere inevitabilmente dà vita a una serie di interessi anche non diretti. Es. il mio vicino vende la casa a persone rumorose, poco raccomandabili,o nel caso in cui il comune decida di istallare vicino casa mia una discarica, ecc.. in questi casi, pur non producendosi effetti direttamente nella mia sfera giuridica , ci può cmq essere in gioco un mio interesse, nei confronti del quale l’atteggiamento dell’ordinamento può essere diversificato. Può essere infatti oggetto di un ‘indifferenza dell’ordinamento, o di un atteggiamento positivo (valutazione positiva dell’interesse stesso), ecc. in questo caso l’interesse diviene presupposto sostanziale di una situazione giuridica soggettiva altrimenti, resta interesse di mero fatto.

L’interesse che viene assunto dall’ordinamento come situazione soggettiva, si configura poi come vero e proprio diritto soggettivo, se è attribuito dalla norma al portatore. Tali interessi però se restano tali,ricevono una tutela diversa da quella dei diritti soggettivi, una tutela, diversa e meno penetrante e intesa a realizzare tale interesse solo in determinati casi e ad alcune condizioni. Storicamente questi interessi (non configurabili come diritti soggettivi) erano considerati come irrilevanti per l’ordinamento, interessi di mero fatto. Infatti nella prima fase di formazione del diritto amministrativo, solo i diritti soggettivi erano tutelati nei confronti dell’amministrazione.

Quindi, nel 1865, solo agli interessi in quanto tali “dignità di diritti” era riconosciuta tutela davanti al giudice comune, tutela tuttavia esterna, di tipo risarcitorio. Tutti gli altri interessi erano considerati come giuridicamente irrilevanti. Solo nel 1889 fu riconosciuta tutela prima contenziosa, poi giurisdizionale, agli interessi oggetto di atti o provvedimenti amministrativi, è con questa norma che ricevono riconoscimento e protezione giuridica gli interessi, prima ritenuti del tutto indifferenti. Tale interesse configurato come legittimo, diverso, ma equiparato al diritto soggettivo, si consolida anche a livello costituzionale, art. 24 , che assicura a tutti la facoltà di agire per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, proclamando questa tutela come sempre ammessa, contro gli atti della p.a. quindi tutti coloro che siano portatori di interessi godono di una certa protezione dall’ordinamento.

Per quanto poi riguarda i portatori degli interessi questi si dividono in parti necessarie e parti eventuali. I primi sono quei soggetti la cui sfera giuridica è diretta investita dagli effetti prodotti dall’esercizio del potere. Si tratta perciò di soggetti che si trovano investiti di effetti che incidono positivamente, accrescendola, o negativamente, depauperandola, nella loro sfera giuridica. Le parti necessarie sono perciò quelle parti nei confronti delle quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. Invece sono parti eventuali quei soggetti che siano portatori di interessi che potrebbe essere lesi da un atto amministrativo. Questi soggetti non ricevono nella propria sfera giuridica un effetto a fronte del quale siano portatori di interessi. Es. i proprietari di fondi vicini ad una zona in cui il comune vuole costruire una discarica.
Sulle parti eventuali la l. proc. Ammin. È piuttosto restrittiva definendo le parti eventuali come quelle nei confronti delle quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento, e diversi dai diretti destinatari. In sostanza quindi sono esclusi quei soggetti, diversi dai destinatari, che siano portatori di interessi pretesivi a che il provvedimento sia adottato. Quindi le parti eventuali, secondo la legge sono i soli soggetti portatori di interessi oppositivi. Si deve trattare di interessi personali, individuali, e secondo la giurisprudenza, non illegittimi, e cioè relativi a pretese futili, emulative, ecc… a prescindere dal riconoscimento normativo degli stessi.

La giurisprudenza più recente individua l’interesse legittimo nella posizione di colui che portatore di un interesse si contrappone all’esercizio del potere essendo titolare di una posizione giuridica sempre che la lesione abbia i caratteri della personalità, attualità e concretezza. È poi l’esistenza di questi interessi che distingue i rapporti pubblici da quelli di diritto comune, nei quali tali interessi restano del tutto irrilevanti (come nel caso di Tizio che vuole che la casa di Caio sia venduta a Mevio o Sempronio, ecc..). e questo proprio perché il potere amministrativo non cura diritti individuali, ma della collettività. Se invece ci troviamo di fronte a situazioni previste dalle norme, ci troviamo di fronte a diritti e non più a interessi legittimi, e in questi casi, l’amministrazione non detiene un potere ma un obbligo.

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