Alla macro-categoria dei provvedimenti sanzionatori vengono ricondotti:

  • i provvedimenti con funzione punitiva (o afflittiva), che hanno lo scopo di infliggere una punizione in relazione a comportamenti che ne sono ritenuti meritevoli (es. ammende previste per la violazione di un regolamento sulla circolazione stradale);
  • i provvedimenti con funzione ripristinatoria, che hanno lo scopo di rimediare alle conseguenze derivanti da comportamenti contrastanti con la legge o con altri provvedimenti (es. demolizione di un immobile costruito su un’area per la quale era previsto un uso diverso).

 I provvedimenti di questo genere hanno effetti oggettivamente non diversi da quelli propri dei provvedimenti ablatori: ciò che li distingue, infatti, è semplicemente la funzione svolta, in questo caso punitiva e ripristinatoria. La distinzione, tuttavia, risulta molto rilevante sul piano costituzionale dal momento che a questi provvedimenti non possono essere applicati l’art. 53 Cost., relativo alla capacità contributiva, e l’art. 42 co. 3 Cost., relativo all’obbligo di indennizzo.

In relazione a questi provvedimenti, l’esigenza dell’effettiva attuazione è specialmente forte e quindi si pone in modo particolarmente acuta l’esigenza della esecutorietà

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