Gli atti con cui la Pubblica Amministrazione esplica la sua autarchia usando poteri di impero si chiamano provvedimenti amministrativi. Essi appartengono al genere dei provvedimenti di amministrazione, in quanto sono esercizio di un potere di impero ma si differenziano dai regolamenti e dalle decisioni, per essere esercizio di una funzione materialmente esecutiva.

Questi atti sono anche chiamati atti negoziali o negozi di diritto pubblico, in quanto, come i negozi di diritto privato, sono intesi a costituire, modificare o estinguere posizioni giuridiche dei soggetti.

I provvedimenti amministrativi sono tutti tipici e sono tutti nominati.

Con il primo aggettivo (TIPICI) si dice che ogni provvedimento della Pubblica Amministrazione è esattamente idoneo a disciplinare una fattispecie e a soddisfare un interesse determinato dalla norma giuridica. La Pubblica Amministrazione non può cioè scegliere tra i provvedimenti quello che ritiene più idoneo a disciplinare una fattispecie o a soddisfare un interesse ma per raggiungere questi suoi scopi deve usare di quel solo provvedimento che, in relazione ad un caso particolare, la norma le prescrive di usare.

Perciò nei provvedimenti amministrativi sono tipiche l’autorità competente ad emanarli, la causa ossia l’interesse funzionale per cui possono essere emanati, la funzione e quindi l’ampiezza dell’effetto fondamentale che possono produrre e spesso sono tipiche anche le forme che devono essere osservate per la sua emanazione.

Quando invece si dice che i provvedimenti amministrativi sono tutti nominati, si intende dire che la Pubblica Amministrazione non ha la possibilità di creare provvedimenti che non siano già previsti in una norma giuridica onde il numero dei provvedimenti amministrativi è sempre definito.

Questa è una garanzia sostanziale offerta al singolo, in quando la nominatività impedisce che l’amministrazione possa unilateralmente imporre delle soggezioni ai singoli che non siano sancite da una legge.

È soprattutto riguardo agli effetti dei provvedimenti che l’amministrazione non è completamente vincolata.

Infatti ogni provvedimento può essere considerato come un insieme di effetti giuridici e anche se l’amministrazione non può mutare tali effetti, essa può però in vario modo aumentarli o diminuirli. Essa può cioè diversamente atteggiare il contenuto dell’atto.

Essa può anche disporre degli elementi accidentali e cioè può apporre ai propri atti delle condizioni, dei termini o dei modi.

Occorre tuttavia precisare che non si può parlare di elementi accidentali quando si tratta di determinazioni previste dalla stessa legge come possibile contenuto del provvedimento. È chiaro che si avrà soltanto una manifestazione della discrezionalità concessa all’amministrazione in materia e si dovrà parlare quindi di un contenuto eventuale del provvedimento.

Con l’espressione elementi accidentali ci si riferisce senz’altro ad elementi esterni all’atto che l’amministrazione ha il potere di imporre.

Tali sono le condizioni. Esse sono determinazioni accessorie che fanno dipendere il verificarsi degli effetti di un atto da un evento futuro e incerto (condizioni sospensive) o vi fanno dipendere la cessazione di quegli effetti (condizioni risolutive) e possono essere dettate dallo stesso autore dell’atto o dalla legge.

I termini consistono nel decorso di un tempo entro il quale possono o devono e non possono o non devono verificarsi gli effetti dell’atto; termini che possono essere perentori (tali cioè che la loro inosservanza produce insanabile decadenza o dall’uso di un potere o dall’utilizzazione dell’atto) o ordinatori (tali cioè da servire solo al buon andamento dell’amministrazione ma la cui violazione non produce decadenza né potrebbe essere rilevata come motivo di invalidità del comportamento dell’amministrazione).

Infine i modi sono dei particolari oneri imposti in connessione con particolari effetti dell’atto (es. un comune che concedendo il servizio dei trasposti urbani impone al concessionario di rilasciare delle tessere di libera circolazione ad una categoria di funzionari).

L’amministrazione può disporre di questi elementi accidentali tuttavia condizioni e modi non sono consentiti in quei provvedimenti il cui contenuto sia vincolato; e termini non possono essere apposti a quei provvedimenti per i quali è previsto rigidamente il momento di inizio o di cessazione.

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