Esistono in dottrina vari orientamenti circa la definizione di interesse legittimo:

1) Situazione giuridica soggettiva utilizzabile a fini di tutela nei confronti dell’esercizio delle potestà della PA. La potestà della PA può portare a 2 effetti, limitativi o ampliativi. Gli interessi legittimi possono essere sacrificati, invece se ci sono diritti soggettivi questi non possono essere potestà della PA.

2) Può essere oppositivo (la potestà della PA è sacrificativa) o pretensivo (la potestà è ampliativa).

In questo caso è una situazione giuridica soggettiva attiva che fronteggia un’altra situazione soggettiva attiva costituita dalla potestà amministrativa

3) Come pretesa alla legittimità del provvedimento amministrativo. L’interesse è una situazione soggettiva di vantaggio riconosciuta al privato avente carattere strumentale(perché comporta l’eventuale ed indiretta tutela dell’interesse finale)

4) La legittimità dell’azione amministrativa rappresenta il limite della protezione che l’ordinamento giuridico riconosce all’interesse legittimo (ma il limite alla protezione non può trasformarsi nell’oggetto della protezione.)

5) Posizione di vantaggio data ad un soggetto dell’ordinamento in ordine ad un interesse ad un bene della vita oggetto di potere amministrativo. La differenza tra diritti soggettivi ed interessi legittimi starebbe solo nel grado della tutela.

6) Interesse consistente nella possibilità di conservare o di acquisire un bene della vita. Il bene della vita è diverso dall’interesse finale, è infatti una semplice chance.

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