Le forme della giustizia amministrativa

Contro gli atti dell’amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 cost.). I rimedi sono di tre tipi:

– giurisdizionali, è il principale strumento di salvaguardia dell’individuo da comportamenti contra legem o illegittimi, ma presenta due inconvenienti: è costoso ed è lento

– amministrativi, è il ricorso amministrativo, in cui la tutela è assicurata all’interno dell’amministrazione

– arbitrali o conciliativi, è il più recente, introdotto dal legislatore per favorire la diminuzione del contenzioso giurisdizionale e fornire al cittadino forme alternative, più celeri, di tutela, come l’arbitrato e la conciliazione.

 

Le fonti della giustizia amministrativa

Si annoverano quattro categorie:

1) le norme contenute nella Costituzione,

2) le fonti sovranazionali ed internazionali,

3) le fonti legislative,

4) le pronunce giurisprudenziali.

Quale esempio di fonti sovranazionali ed internazionali si possono considerare l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Cedu – e gli art. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che fissano i principi di tutela giurisdizionale e del giusto processo.

Alcune norme della legge originaria del sistema italiano di giustizia amministrativa, la legge n. 2248/1865, all. E, sull’abolizione del contenzioso amministrativo, sono tuttora in vigore. A queste si affiancano: le leggi fondamentali in materia di processo amministrativo, volte a definire le modalità di svolgimento del giudizio di primo e di secondo grado, la legge n. 1034/1971 (legge TAR) ed il regio decreto n. 1054/1924 (testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), come di recente modificate ed integrate dalla legge n. 205/2000; il regio decreto n. 642/1907, recante il regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato; la legge n. 186/1982, che disciplina l’ordinamento della giurisdizione amministrativa; il d.lgs. n. 373/2003, che ha disposto un nuovo assetto in ordine al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Le controversie tra amministrazione e cittadino possono verificarsi tanto nel processo amministrativo, quanto nel processo civile. Per quanto attiene al primo, le modalità di svolgimento sono dettate nella legge Tar e nel testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. Per quanto riguarda il secondo, le medesime modalità sono previste nel codice di procedura civile. Al contempo, il codice di procedura penale regola le forme di svolgimento del processo ordinario innanzi al giudice penale, anche per ciò che attiene ai reati contro la pubblica amministrazione.

La disciplina della giustizia amministrativa non è esclusivamente di matrice legislativa (la giurisprudenza ha una funzione di integrazione). Pur non vigendo la regola dello stare decisis, per cui il precedente fa stato per il futuro, le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, della Corte di giustizia delle Comunità europee, della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e, naturalmente, del Consiglio di Stato e dei Tar, ripetute nel tempo, introducono principi e regole di formazione giurisprudenziale a complemento od a completamento del disposto normativo.

 

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