Due sono i principali tratti caratterizzanti delle amministrazioni pubbliche denominate autorità indipendenti: l’elevata expertise tecnica e l’estraneità sostanziale rispetto all’indirizzo politico ed al controllo dell’esecutivo.
Tra le autorità indipendenti italiane possiamo citare CONSOB, AGCOM ed ANAC.
Non esiste un modello omogeneo di autorità indipendenti. Dapprima si sono sviluppate negli Stati Uniti e nel Regno Unito: si pensi alle “indipendent agencies” ed agli “administrative tribunals”.
Poi son trasmigrate nei paesi di civil law.
Il diritto dell’Unione Europea ha dato un contributo rilevante allo sviluppo delle autorità indipendenti. Vi è infatti un favor delle istituzioni europee nei confronti di queste autorità indipendenti, soprattutto nella disciplina economica.
- L’art.130 TFUE dispone che la BCE e le BNC non possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni europee, né dai governi nazionali, né da qualsiasi altro organismo.
- Un regolamento comunitario del 2010 ha istituito l’Autorità di vigilanza europea sulle banche, ed ha stabilito che essa opera in piena indipendenza ed obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di UE, governi o altri soggetti.
- Un regolamento ha previsto che le autorità nazionali di concorrenza hanno poteri giudiziali: non vi è un riferimento esplicito all’indipendenza ma se sono giudici sono di conseguenza indipendenti come le autorità giudiziarie. E’ stato così istituito lo European Competition Network, la rete europea di concorrenza formata dalla Commissione europea e dalle autorità antitrust degli Stati membri. La rete opera in modo tale che di un caso possa occuparsi o la Commissione oppure una o più autorità nazionali di concorrenza. Il procedimento viene messo in rete, nel senso che le informazioni circolano fra le varie autorità.
Per quanto riguarda la disciplina internazionale è possibile citare il Group d’action financière che ha disposto che le autorità nazionali che si occupano di riciclaggio devono essere dotati di uno status di indipendenza dai rispettivi governi.
E’ possibile comunque delineare dei tratti comuni tra le diverse autorità:
- La ragione di fondo del ricorso a tali autorità sta nel fatto che si tratta di regolare territori sensibili nei quali esistono diritti fondamentali degli amministrati
- Vi sono dei poteri sanzionatori che secondo la CEDU hanno natura sostanzialmente penale e devono rispettare quindi i principi della disciplina penalistica
- Vi è uno status di indipendenza dall’esecutivo, dal governo, dall’indirizzo politico. E’ questo il tratto fondamentale.
L’indipendenza è garantita specialmente da:
- procedure di nomina degli organi di vertice, in cui il governo non interviene
- ampia durata del mandato dei titolari degli organi di vertice
In ragione di questa indipendenza, e dell’alta expertise tecnica, il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti è stato storicamente debole o addirittura deferente. Ad ogni modo in Italia il giudice amministrativo ha chiarito che il controllo giudiziale è pieno sui fatti e sul rispetto del procedimento.